IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto "l'accordo di programma quadro sviluppo locale" concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' stato approvato il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a euro 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000; Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni; Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto 9 maggio 2001 ai fini dell'emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di agevolazione; Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e' espresso favorevolmente nella riunione del 25 giugno 2002; Decreta: Art. 1. 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalita' e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori. 2. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che: a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali", D - "Attivita' manifatturiere", E - "Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua", limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F - "Costruzioni" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea; b) le attivita' dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315; c) per il settore del turismo le attivita' ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2, lettera b) del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attivita' produttive, relative al bando ordinario della legge n. 488/1992 per il settore "turismo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto; d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2, lettera c) del citato testo unico delle direttive. 3. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione di una graduatoria, riferita a tutti i settori di cui al comma 2, per ciascuna delle regioni delle isole minori, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie. Non si applicano le limitazioni previste dal punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive per le imprese operanti nel settore dei servizi in ordine all'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili. 4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, il 40% delle risorse e' riservato alle iniziative del settore industria e dei servizi, il 50% a quelle del settore turismo e il 10% a quelle del settore del commercio. Le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono messe a disposizione degli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste regionali non soddisfatte. 5. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive sono fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al successivo art. 4, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non e' richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.