IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  "l'accordo  di programma quadro sviluppo locale" concernente
un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;
  Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, con il quale, ai sensi
dell'art.  18,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e'  stato  approvato  il testo unico delle direttive
emanate  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488;
  Visto  in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che
prevede  la  possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base
di   specifici   obiettivi   fissati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  9  maggio  2001 con il quale, sentita la Conferenza
Stato-regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle
aree  depresse  delle  isole  minori la somma complessiva di lire 100
miliardi,  pari  a  euro  51.645.690,  da  ripartire  tra i territori
interessati  secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136
del 21 dicembre 2000;
  Considerato  che  il  medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sentito
il  Comitato  di  coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri
per la concessione delle agevolazioni;
  Ritenuto  necessario  dare  attuazione a quanto previsto dal citato
decreto  9  maggio  2001  ai  fini  dell'emanazione  dei bandi per la
presentazione delle domande di agevolazione;
  Sentito  il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e'
espresso favorevolmente nella riunione del 25 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  sono concesse
attraverso  un  bando straordinario, secondo le modalita' e i criteri
previsti  per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui
all'art.  1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi
di  investimento  da  realizzare nelle aree depresse dei comuni delle
isole minori.
  2. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei
settori  dell'industria,  dei  servizi,  del  turismo e del commercio
tenuto conto che:
    a) i  settori  industriali  ammissibili  sono  quelli di cui alle
sezioni C - "Estrazione di minerali", D - "Attivita' manifatturiere",
E  -  "Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua",
limitatamente  alle  classi 40.10 e 40.30, ed F - "Costruzioni" della
Classificazione  delle attivita' economiche ISTAT 1991, con i limiti,
i  criteri  e  le  condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti
salvi  i  divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche
normative dell'Unione europea;
    b) le  attivita'  dei  servizi  ammissibili sono quelle riportate
nell'elenco  di  cui  all'allegato  2  della  circolare del Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n.
900315;
    c) per  il  settore  del  turismo  le  attivita' ammissibili sono
quelle  di  cui  al  punto  2.2,  lettera  b)  del  testo unico delle
direttive  approvato  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori
attivita'  ammissibili  indicate  dalle regioni sono quelle riportate
nell'ultimo  decreto  di  approvazione  del Ministero delle attivita'
produttive,  relative  al bando ordinario della legge n. 488/1992 per
il  settore  "turismo",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle
domande di cui al presente decreto;
    d) per  il  settore  del  commercio  i programmi ammissibili sono
quelli  di  cui al punto 2.2, lettera c) del citato testo unico delle
direttive.
  3. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione
di una graduatoria, riferita a tutti i settori di cui al comma 2, per
ciascuna  delle  regioni  delle  isole  minori, con l'inserimento dei
programmi  ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata
dalle banche concessionarie. Non si applicano le limitazioni previste
dal  punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive per
le  imprese  operanti  nel settore dei servizi in ordine all'utilizzo
delle risorse complessivamente disponibili.
  4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, il
40%  delle risorse e' riservato alle iniziative del settore industria
e  dei servizi, il 50% a quelle del settore turismo e il 10% a quelle
del  settore del commercio. Le risorse finanziarie relative a ciascun
settore eventualmente non utilizzate, sono messe a disposizione degli
altri   settori   in   proporzione   al  fabbisogno  derivante  dalle
corrispondenti richieste regionali non soddisfatte.
  5.  Con  successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive
sono  fissati  i  termini  e  le modalita' per la presentazione delle
domande   di   agevolazione.  Per  i  programmi  i  cui  investimenti
complessivi  siano  inferiori  al limite di cui al successivo art. 4,
comma  5,  tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non
e'  richiesto  il  versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione
della  fideiussione  bancaria  o  della  polizza  assicurativa di cui
all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  n.  527/1995 e successive modifiche e
integrazioni.