Il  comune  di  Vigasio  (provincia  di  Verona)  ha  adottato il
17 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    3.  di  confermare, con modalita' variabili, l'aliquota anche per
l'anno 2003, come segue:
      aliquota  del  4,5  per  mille  esclusivamente  per  l'immobile
adibito  ad  abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze  del
soggetto passivo residente;
      aliquota  del  6,5  per mille per tutti gli altri fabbricati ed
immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati).
    4.  di  confermare  in Euro 103,29, la riduzione da applicare per
l'abitazione  principale.  La detrazione per abitazione principale e'
estesa anche alle relative pertinenze.
    5. di considerare:
      che  ai  fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della
detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione a principale anche le
unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  ai  parenti fino al
secondo grado in linea retta (comma 5, art. 6 del comma 5, art. 8 del
regolamento  comunale).  La  spettanza  dell'agevolazione  in  parola
dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare
da  parte  degli interessati all'ufficio tributi entro il termine per
la  dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  al  quale si riferisce il
pagamento dell'imposta;
      direttamente   adibita   ad   abitazione   principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (comma  5,  art.  6 del reg.to
comunale).
    (Omissis).