L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                  per gli affari e per la gestione
                 del patrimonio degli enti disciolti
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396   con   il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti
Disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale
le  operazioni  di liquidazione della Cassa mutua di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali  di  Livorno  sono  state  affidate
all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli Enti in liquidazione;
  Considerato che una delle operazioni che ostacola la chiusura della
gestione  liquidatoria del citato Ente e' rappresentata da crediti di
Euro  64.416,61  relativi a somme per maggiorazioni ISTAT corrisposte
nel  1988  dalla  Cassa  mutua  commercianti di Livorno a vari medici
specialistici in attuazione della sentenza del pretore di Livorno del
27 novembre 1981, a seguito di pignoramento ordinati dal tribunale di
Livorno;
  Visto che in sede di appello, il tribunale di Livorno, con sentenza
n.  463/1985 ha riformato la predetta sentenza pretorile, dichiarando
non  dovute  le  somme  eccedenti  la  maggiorazione ISTAT oltre i 24
punti,  condannando  gli  stessi medici alla restituzione delle somme
indebitamente percepite;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
dell'Ente  sopraindicato,  occorre  far ricorso alla procedura di cui
all'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  trasferendo il
suddetto  credito di Euro 64.416,61 dalla Cassa mutua di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali  di  Livorno  alla Federazione
nazionale commercianti in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  credito  di  cui  alle  premesse  di Euro 64.416,61 vantato nei
confronti  di  vari medici specialistici, cosi come specificato nelle
premesse,  e'  trasferito,  ai  sensi  e  con  le  modalita'  dettate
dall'art.  13-bis  della  legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa
mutua  di  malattia  in  liquidazione  per  gli  esercenti  attivita'
commerciali  di  Livorno  alla  Federazione nazionale commercianti in
liquidazione, il quale versera' il predetto importo alla citata Cassa
mutua.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 2002
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono