Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  D.O.P.  "Asiago", registrata con Regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107  del  12 giugno  1996,  nel  quadro della
procedura  prevista  dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992,
presentata  dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede
in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18;
    L'istanza    di   modifica   del   disciplinare   di   produzione
dell'"Asiago"   D.O.P.   riguarda  l'introduzione  di  uno  specifico
"Regolamento di alimentazione del bestiame" ed individua una serie di
parametri   fisici   e   temporali   riguardanti  la  metodologia  di
ottenimento,   con   particolare   riferimento   alle  due  tipologie
individuate,  pressato  e  d'allevo,  il  periodo di stagionatura, la
porzionatura,  l'inserimento  della  possibilita' di utilizzo, per il
trattamento in superficie, di sostanze, nei limiti di legge ad azione
antimicrobica e l'indicazione delle due tipologie individuate;
    Considerato  che  il  Consorzio  di  tutela  del formaggio Asiago
assicura  che  la  modifica proposta non riduce il legame geografico,
che  ha  rappresentato  uno  degli  elementi  sui  quali  ha  trovato
fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita'
del  prodotto  ottenuto  nel  rispetto delle metodologie storicamente
accettate,  non determina alterazioni al prodotto ne' svalorizzazioni
organolettiche, con il preciso intendimento di evitare al consumatore
possibili  confusioni trattandosi di specifiche che meglio descrivono
il   processo   produttivo   ed   utili   a   garantire  una maggiore
caratterizzazione del formaggio D.O.P. "Asiago";
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9  del Regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate;
    Visto   il  parere  favorevole  alle  modifiche  ed  integrazioni
espresso  dalla  regione  del  Veneto  e  dalla provincia autonoma di
Trento;
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine   del  formaggio  "Asiago",  e'  formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il
testo  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
21 dicembre   1978,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  91  del  1  aprile  1979,  ritiene di dover
procedere   alla   pubblicazione   del   disciplinare  di  produzione
comprensivo anche delle modifiche proposte;
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo",  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
la  tutela  del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.