Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Asiago", registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18; L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'"Asiago" D.O.P. riguarda l'introduzione di uno specifico "Regolamento di alimentazione del bestiame" ed individua una serie di parametri fisici e temporali riguardanti la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento alle due tipologie individuate, pressato e d'allevo, il periodo di stagionatura, la porzionatura, l'inserimento della possibilita' di utilizzo, per il trattamento in superficie, di sostanze, nei limiti di legge ad azione antimicrobica e l'indicazione delle due tipologie individuate; Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Asiago assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, non determina alterazioni al prodotto ne' svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di evitare al consumatore possibili confusioni trattandosi di specifiche che meglio descrivono il processo produttivo ed utili a garantire una maggiore caratterizzazione del formaggio D.O.P. "Asiago"; Considerato, altresi', che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate; Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione del Veneto e dalla provincia autonoma di Trento; Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio "Asiago", e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il testo emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 1 aprile 1979, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo anche delle modifiche proposte; Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo", e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.