IL CAPO DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'ordine di servizio n. 16/01 del 21 dicembre 2001 del direttore generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il quale e' stato costituito, nelle more del completamento della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001; Vista l'istanza presentata dall'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, dell'8 maggio 2002, acquisita in data 24 maggio 2002 con prot. 1363/C1. 96/48, agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di tutti i componenti di interoperabilita' ferroviaria di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 299/2001 nonche' la procedura di verifica CE, con riferimento a tutti i sottosistemi costitutivi, strutturali e funzionali di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopracitato; Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo SciroTÜV in Genova ha altresi' dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299; Vista la nota prot. 1363(50)96/48 del 5 giugno 2002 con la quale l'amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 299/2001 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata; Vista la documentazione integrativa acquisita in data 10 luglio 2002 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; Ravvisato che nella documentazione prodotta il Consorzio SciroTÜV, ha evidenziato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti nel settore ferroviario e che il livello di competenza specifica garantita da tali specialisti e' da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SciroTÜV in Genova, soddisfa quanto richiesto dal decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299; Tenuto conto che nel corso della visite ispettive previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la sede della societa' nonche' presso i laboratori, sia quelli di proprieta' che quelli convenzionati, e' stata, nel complesso, riscontrata la conformita' dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 299/2001 di attuazione della direttiva 96/48/CE; Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attivita' ispettive svolte da parte del "Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001" acquisita agli atti della Direzione generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 006242 del 19 giugno 2002; Considerato che dagli atti della citata istruttoria si evince che "i laboratori visitati e quelli di cui il Consorzio SciroTÜV ha dichiarato la disponibilita' appaiono in grado di coprire tutte le prove di cui all'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001 ad eccezione dei punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del citato decreto legislativo; Ritenuto che l'organismo SciroTÜV, con sede in Genova, sulla base della predetta istruttoria, non puo' essere ammesso ad effettuare le verifiche di cui ai punti 13 e 20 dell'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato. 2. L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati: controllo, comando e segnalamento; energia; infrastrutture; manutenzione; materiale rotabile. 3. L'organismo non e' autorizzato ad effettuare verifiche di conformita' relativamente ai punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001.