IL CAPO DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici

  Vista  la  direttiva  96/48/CE  del Consiglio europeo del 23 luglio
1996   relativa   all'interoperabilita'   del   sistema   ferroviario
transeuropeo ad alta velocita';
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996, n. 52 (legge comunitaria 1994)
contenente,  tra  le  altre,  disposizioni in materia di procedure di
certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 maggio 2001, n. 299, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 168 del 21
luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE;
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'ordine  di  servizio  n.  16/01  del  21 dicembre 2001 del
direttore  generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il
quale  e'  stato  costituito,  nelle  more  del  completamento  della
riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
un  apposito  gruppo  di lavoro per l'esame delle procedure correlate
alle  istanze  di  riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del
decreto legislativo n. 299/2001;
  Vista l'istanza presentata dall'organismo SciroTÜV, con sede legale
in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, dell'8 maggio 2002, acquisita
in  data  24  maggio  2002  con prot. 1363/C1. 96/48, agli atti della
Direzione  generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la
quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere
la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego
di  tutti  i  componenti  di  interoperabilita'  ferroviaria  di  cui
all'allegato  IV  del  decreto  legislativo  n.  299/2001  nonche' la
procedura  di  verifica  CE,  con  riferimento a tutti i sottosistemi
costitutivi,  strutturali  e  funzionali  di  cui all'allegato VI del
decreto legislativo sopracitato;
  Considerato  che,  nella  predetta istanza, l'organismo SciroTÜV in
Genova  ha  altresi'  dichiarato  di essere in possesso dei requisiti
minimi  di  cui  all'allegato  VII  del decreto legislativo 24 maggio
2001, n. 299;
  Vista  la  nota  prot. 1363(50)96/48 del 5 giugno 2002 con la quale
l'amministrazione   ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 299/2001 ha richiesto integrazioni alla documentazione
presentata;
  Vista  la  documentazione  integrativa  acquisita in data 10 luglio
2002  agli  atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi;
  Ravvisato  che nella documentazione prodotta il Consorzio SciroTÜV,
ha  evidenziato  di  avvalersi  della  collaborazione  di  consulenti
esterni   esperti  nel  settore  ferroviario  e  che  il  livello  di
competenza  specifica  garantita  da tali specialisti e' da ritenersi
condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;
  Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SciroTÜV
in  Genova,  soddisfa  quanto  richiesto  dal  decreto legislativo 24
maggio 2001, n. 299;
  Tenuto   conto  che  nel  corso  della  visite  ispettive  previste
dall'art.  7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la
sede  della  societa'  nonche'  presso  i  laboratori,  sia quelli di
proprieta'   che  quelli  convenzionati,  e'  stata,  nel  complesso,
riscontrata  la  conformita'  dell'organizzazione ai requisiti minimi
previsti  dal  decreto  legislativo  n.  299/2001 di attuazione della
direttiva 96/48/CE;
  Viste  le  risultanze  dell'istruttoria e delle attivita' ispettive
svolte  da  parte  del  "Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure
correlate  alle  istanze  di riconoscimento ai fini della notifica ai
sensi  del decreto legislativo n. 299/2001" acquisita agli atti della
Direzione  generale  sistemi  di trasporti ad impianti fissi con nota
prot. 006242 del 19 giugno 2002;
  Considerato  che  dagli atti della citata istruttoria si evince che
"i  laboratori  visitati  e  quelli  di  cui il Consorzio SciroTÜV ha
dichiarato  la  disponibilita'  appaiono in grado di coprire tutte le
prove  di  cui all'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001 ad
eccezione  dei  punti  13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle
opere   d'arte  ferroviarie,  modalita'  costruttive  e  di  verifica
strutturale  e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del citato
decreto legislativo;
  Ritenuto  che  l'organismo SciroTÜV, con sede in Genova, sulla base
della  predetta istruttoria, non puo' essere ammesso ad effettuare le
verifiche  di  cui  ai  punti  13  e  20 dell'allegato IX del decreto
legislativo n. 299/2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a -
16121  Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del
decreto  legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura
di   valutazione  di  conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego  dei
componenti  di  interoperabilita'  di cui all'allegato IV del decreto
legislativo sopra citato.
  2.  L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a -
16121  Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del
decreto  legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura
di   verifica   CE  di  cui  all'allegato  VI  dell'indicato  decreto
legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
    controllo, comando e segnalamento;
    energia;
    infrastrutture;
    manutenzione;
    materiale rotabile.
  3.  L'organismo  non  e'  autorizzato  ad  effettuare  verifiche di
conformita'  relativamente  ai  punti  13 - Sollecitazioni statiche e
dinamiche  sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di
verifica  strutturale  e  20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX
del decreto legislativo n. 299/2001.