L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; Vista la propria decisione assunta nell'adunanza del 15 marzo 2001; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 12 novembre 2002 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con nota prot. Di.C.A./11368/II.4.5.2.1. del 12 dicembre 2002; Delibera di adottare il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti amministrativi, formati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) o comunque rientranti nella sua disponibilita' esclusi dall'accesso in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2, e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.