L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  24,  comma  4,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
recante  "Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno  1992, n. 352, contenente "Regolamento per la disciplina delle
modalita'  di  esercizio  e  dei  casi  di  esclusione del diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi  in  attuazione  del  comma  2
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
  Vista la propria decisione assunta nell'adunanza del 15 marzo 2001;
  Udito  il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai documenti
amministrativi  istituita  ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990,  n. 241, espresso nella seduta del 12 novembre 2002 e trasmesso
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale,
con nota prot. Di.C.A./11368/II.4.5.2.1. del 12 dicembre 2002;
Delibera di adottare il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4,
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni,
individua   le   categorie   di   documenti  amministrativi,  formati
dall'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(AIPA)   o  comunque  rientranti  nella  sua  disponibilita'  esclusi
dall'accesso  in  conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24,
comma 2, e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352.