L'ISPETTORE GENERALE CAPO
       del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
                - Ispettorato generale enti disciolti
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione
in  capo  al  commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C. delle procedure
liquidatorie dell'ente medeso e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale  per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli
adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4   dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000
con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed  affidata  all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n.
337/1995  che  dispone  che  il  Ministero del tesoro, a liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
  Vista   la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  avente  ad  oggetto:
"Disposizioni   modificative   ed   integrative  alla  normativa  che
disciplina  il settore agricolo e forestale" ed in particolare l'art.
5,  comma 5, che cosi' recita: "Omissis... Qualora le regioni nel cui
territorio  siano situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni
patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per
la  cellulosa  e  per  la  carta sono devoluti a titolo gratuito alle
regioni  medesime  per  essere  destinati  ad  attivita' di ricerca e
sperimentazione    agraria   ed   all'adempimento   dei   loro   fini
istituzionali  in  materia  di  forestazione,  agricoltura  e  tutela
ambientale";
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3
novembre 2000, col quale si conferma la necessita' di addivenire alla
devoluzione  delle  aziende agro-forestali al fine di evitare sia una
loro  gestione  a  tempo  indeterminato non compatibile con gli scopi
propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di
personale e di produttivita';
  Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi delle leggi n.
337/1995   e  n.  122/2001,  avanzata  dalla  regione  Calabria,  con
deliberazione  della giunta n. 1157 del 27 dicembre 2001, relativa al
complesso  aziendale  "Acqua  del  Signore", sito in Soveria Mannelli
provincia  di Catanzaro (i cui elementi identificativi catastali sono
contenuti  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto)  e  sul quale insistono dei fabbricati in corso di
accatastamento  -  che  verranno trasferiti alla Regione a seguito di
verbale di consegna e consistenza - gia' di proprieta' della Societa'
agricola  e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in
liquidazione   coatta  amministrativa  C.S.A.F.  S.p.a.  in  l.c.a.),
societa'  facente  parte  della  liquidazione  unificata  E.N.C.C.  e
societa' controllate;
  Considerato  che  con  la  predetta  deliberazione  n.  1157 del 27
dicembre  2001  la  giunta  della  regione  Calabria  si  e' altresi'
formalmente  impegnata  ad  adottare tutti gli atti e i provvedimenti
necessari  per  il  trasferimento  nei  ruoli della Regione dei dieci
dipendenti della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso il suddetto
complesso aziendale;
  Considerato  che  con la devoluzione del complesso aziendale "Acqua
del  Signore",  comprensivo  anche  di  tutti  i beni mobili, scorte,
materiali  e  beni  mobili  registrati  di  cui  all'allegato  B  che
costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,  la  regione
Calabria  e'  obbligata  ad  assumere  i  dipendenti  del ruolo unico
transitorio  della liquidazione operanti in detto complesso aziendale
e  che  il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione
risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;
  Considerato  inoltre che nell'azienda "Acqua del Signore" insistono
impianti  sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi
ha  1,80 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole
di essere conservato;
  Vista  la  sentenza  n.  872/99  del  7 giugno 1999 con la quale il
tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214
della  legge  fallimentare  -  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
presentata  dalla  S.A.F.  S.p.a.  in  l.c.a. con assunzione da parte
dell'  E.N.C.C.  e  conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di
tutte  le  attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta
S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995,
n.  240  convertito  in  legge  3 agosto 1995, n. 337, e dell'art. 5,
comma  5, della legge n. 122 del 27 marzo 2001 il complesso aziendale
"Acqua  del Signore", sito in Soveria Mannelli provincia di Catanzaro
(gia'  di  proprieta'  della  S.A.F.  S.p.a. in c.a. rientrante nella
liquidazione  unificata  dell'E.N.C.C.  e  societa'  controllate)  e'
devoluto a titolo gratuito alla regione Calabria con sede a Catanzaro
alla via Massara n. 2 - codice fiscale n. 02205340793.
  2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti
compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
  3.  Il  mancato  adempimento  dell'obbligo relativo alla definitiva
assunzione  nei ruoli della regione Calabria dei dipendenti del ruolo
unico  transitorio  della  liquidazione  operanti presso il complesso
aziendale   "Acqua  del  Signore",  e'  condizione  risolutiva  della
devoluzione di cui al punto 1.
  4.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti   la  devoluzione  del  complesso  aziendale  "Acqua  del
Signore"  provvedera',  direttamente e con oneri a proprio carico, la
regione Calabria.
  5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita'
di  ricerca  e  sperimentazione  finora  svolte dall'E.N.C.C. o dalle
Societa'   controllate,  previa  valutazione  della  opportunita'  di
portare   a   conclusione  i  cicli  sperimentali  iniziati  e  della
conservazione  del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di
accedere  nell'Azienda  e  di effettuare gli interventi necessari. Le
spese  relative  al mantenimento degli impianti ed agli interventi da
eseguire   saranno   a   carico   dell'Amministrazione  che  effettua
l'attivita'   di  ricerca,  salvo  diverso  accordo  con  la  regione
Calabria.
  Il  presente  decreto  ed  i suoi allegati costituiscono titolo per
effettuare le volture catastali e trascrizioni alla Conservatoria dei
registri  immobiliari  nonche'  nei  registri  dei beni della regione
Calabria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2003
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono