L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  2,  che affida all'Autorita'
l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli organi dei Ministero delle
comunicazioni,  dei  piani  nazionali di assegnazione delle frequenze
per   la   radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  la  relativa
approvazione;
  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e norme anche in materia di procedimento":
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   gennaio  2000,  n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20   marzo   2001,  n.  66,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
  Visto  l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio
1998,  che  attribuisce  al Consiglio dell'Autorita' la competenza in
materia,  sulla  base  di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista  la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale",  pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
  Considerata    l'attivita'    istruttoria   svolta   dall'Autorita'
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
  Sentite  per  l'ubicazione  degli  impianti  le  regioni e viste le
comunicazioni   intercorse   con   le   regioni   Valle   d'Aosta   e
Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento
per  il  raggiungimento  delle intese, ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
  Visto  il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con   decreto   del  Ministro  delle  comunicazioni  8  luglio  2002,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
  Rilevato   che  al  servizio  di  radiodiffusione  televisivo  sono
destinate  da  detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V;
  Ritenuto  opportuno  di  non  utilizzare i canali A e B della banda
VHF-I,   in   considerazione   delle  specifiche  caratteristiche  di
propagazione  di questa banda e della necessita' di antenne di utente
diverse   da   quelle   di   tutte  le  altre  bande  destinate  alla
radiodiffusione televisiva;
  Ritenuto  opportuno  di  pianificare la banda VHF-III attribuita al
servizio  di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle
scelte  gia'  operate da alcuni Paesi europei, una larghezza di banda
di  ciascun  canale  pari  a  8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la
canalizzazione   analogica   allo   scopo  di  rendere  la  capacita'
trasmissiva  dei  canali  in banda VHF-III uguale a quella dei canali
della  banda  UHF  e  di  evitare  un possibile aggravio dei costi di
produzione dei ricevitori digitali (decoder);
  Considerato  che  il  numero  delle  frequenze attribuite dal piano
nazionale  di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento
della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III,
diviene  pari  a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e
IV;
  Considerati  i criteri dettati dall'art. 2, comma 6 lettere a), b),
c),  d),  e),  f),  g)  nonche'  dall'art. 3, comma 5, della legge n.
249/1997;
  Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza
coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  che  ogni  impianto  ricompreso  nel  Piano debba servire
un'area  contenuta  nell'ambito  di  una  sola  regione  o  provincia
autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;
  Ritenuto  di  configurare,  pertanto, una struttura regionale delle
reti  per  la  radiodiffusione  televisiva  di  programmi  in  ambito
nazionale,  assicurando  per  tutte una copertura almeno dell'80% del
territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;
  Ritenuto  di  localizzare  tutti gli impianti che servono la stessa
area in unico "sito comune";
  Rilevato  che  il  decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che
nella  predisposizione  del  piano  nazionale  di  assegnazione delle
frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva  terrestre in tecnica
digitale   si   adotti   il   criterio  della  migliore  e  razionale
utilizzazione  dello  spettro radioelettrico, suddividendo le risorse
in  relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per
l'emittenza   nazionale   reti   isofrequenziali   per  macroaree  di
diffusione;
  Determinati    i    parametri   radioelettrici   secondo   standard
internazionalmente stabiliti;
  Ritenuto  di  stabilire la qualita' di ricezione al 95% di servizio
per ricevitore fisso;
  Rilevato   che  a  seguito  di  approfondite  valutazioni  tecniche
finalizzate  ad  una migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico  la  soluzione tecnica piu' idonea e' risultata quella
di  pianificare  reti  del  tipo  3-SFN,  decomponibili in reti SFN a
estensione   regionale   e  che  tale  soluzione  consente  anche  la
pianificazione  di  2o  livello  delle ulteriori risorse da assegnare
all'emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge n. 5/2000;
  Considerato  altresi'  che  un criterio di equivalenza dei siti che
consenta,  nell'effettiva  attivazione  degli impianti, l'uso di siti
equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia
in  termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si
presta  a  favorire  lo sviluppo della fase di definitiva transizione
dall'attuale   sistema   televisivo   analogico   al  futuro  sistema
interamente digitale;
  Ritenuto che, ai fini dell'applicazione del criterio di equivalenza
dei  siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati
con  le  relative  caratteristiche di emissione degli impianti, anche
l'elenco  dei  restanti siti per i quali e' stato acquisito il parere
favorevole  delle  regioni e delle province autonome, senza escludere
comunque  la possibilita' per gli operatori di poter utilizzare anche
altri  siti,  purche' vengano acquisite preventivamente le necessarie
autorizzazioni dalle competenti autorita';
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Approvazione  del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
          la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

  1.  E' approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per  la  radiodiffusione  televisiva  terrestre  in tecnica digitale,
costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali
riferita  a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo
bacino  di  utenza,  recante  indicazioni  delle  varie postazioni di
emissione,  con  specificazione  per  ognuna  di: denominazione della
postazione,   longitudine   e   latitudine,   quota,   polarizzazione
dell'antenna  trasmittente,  altezza  del  sistema  radiante,  bacino
servito,   frequenze   utilizzabili,   massima   potenza  equivalente
irradiata  in  dBk  sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione.
Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.
  2.  La  qualita'  di  ricezione  e'  pari al 95% di probabilita' di
servizio per ricezione fissa.
  3.  Tenuto  conto  del numero delle frequenze pianificate (48 della
banda  UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle
premesse,  e  dell'utilizzo  di  tre  frequenze per ciascuna rete, il
numero  delle reti a copertura nazionale e' determinato in 18, di cui
6,  pari  al  33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della
radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale, a norma dell'art. 2,
comma  6,  lettera  e),  e  12  sono  assegnate  alla radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale.
  4.  Le  aree  non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno
essere  servite  dagli  operatori di rete che ne faranno richiesta al
Ministero  delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di
impianti a bassa potenza equivalente irradiata.
  5.  Gli  operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei
siti  devono  progettare  la rete in modo da non superare i limiti di
interferenza  prodotti  all'esterno  dalle  aree  servite  secondo le
modalita' indicate nella relazione illustrativa.