IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 145, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  proprio  decreto  dell'8 ottobre  2002  con  il quale il
termine  finale  di  presentazione  delle  domande per l'accesso alle
agevolazioni  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del
"settore industria" e' stato fissato al 21 novembre 2002;
  Visto  l'art.  6,  comma 2  del  predetto  decreto  ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni che prevede che le
banche  concessionarie  inviino  le  risultanze  istruttorie  tra  il
sessantesimo  ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine
finale   di  presentazione  delle  domande,  e,  pertanto,  entro  il
19 febbraio 2003;
  Vista  la  nota  dell'Associazione bancaria italiana del 21 gennaio
2003  con  la quale viene richiesta, con le opportune motivazioni, la
proroga dei suddetti termini finali di trenta giorni;
  Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
  Considerato   che   l'art.   6,  comma  3-bis  del  citato  decreto
ministeriale  n.  527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni
prevede  che il Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto del
numero  di  domande  presentate  ed  la fine di garantire la migliore
funzionalita'  degli  interventi  agevolati, possa prorogare, per non
piu'  di  trenta  giorni, il termine finale di invio delle risultanze
istruttorie;
  Ritenuto  pertanto  di  poter  accogliere  la  richiesta di proroga
avanzata   dall'Associazione  bancaria  italiana  anche  al  fine  di
assicurare   lo   svolgimento   dell'attivita'  istruttoria  in  modo
puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Il  termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive
da  parte  delle  banche concessionarie degli accertamenti istruttori
relativi  alle  domande  del bando del "settore industria" per l'anno
2002 e' prorogato dal 19 febbraio al 21 marzo 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano