IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214,  recante  norme  sulle  concessioni di impianto ed esercizio di
stazioni di radioamatori;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regolamento  delle  radio-comunicazioni,  che integra la
costituzione   e  la  convenzione  dell'Unione  Internazionale  delle
Telecomunicazioni  (UIT),  adottate  a  Kyoto  il  14  ottobre  1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;
  Vista  la  raccomandazione  CEPT  TR61-02 riguardante l'adeguamento
delle    prove   d'esami   per   il   conseguimento   della   patente
radioamatoriale armonizzata "HAREC";
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1  dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 5 del 7
gennaio  1991,  recante "Riconoscimento della licenza di radioamatore
CEPT";
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 gennaio
2000  n.  64.  "Regolamento  recante  norme  per  il  recepimento  di
decisioni    della   conferenza   europea   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  (CEPT)  in  materia  di  libera circolazione delle
apparecchiature radio";
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269  recante
"attuazione  della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  radiocomunicazione  ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'";
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169
del   20   luglio  2002  che  ha  approvato  il  piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3   agosto   2001,  n.  317  recante
modificazioni  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche'
alla  legge  23  agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del
Governo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447   "Regolamento   recante   disposizioni  in  materia  di  licenze
individuali   e   di   autorizzazioni   generali  per  i  servizi  di
telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare, l'art. 20;
  Considerato  che  occorre  istituire  nuove patenti radioamatoriali
mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo
di  adeguare  la  normativa  di  settore a quella in vigore nei Paesi
membri   della   CEPT   o   non   membri   che  attuano  la  medesima
raccomandazione;
  Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale
recata  nel  citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001,  n.  447,  con  le  norme  di  carattere  tecnico contenute nel
presente provvedimento.
  Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Validita' autorizzazione generale - Rinnovo
  1.  L'  autorizzazione  generale  di  classe  A  e  di classe B per
l'impianto  e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447
ha validita' fino a dieci anni.
  2.  La  autorizzazione  di  cui  al  comma  1o si consegue mediante
presentazione  o  invio  all'ispettorato  territoriale  del Ministero
delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente
per  territorio,  della dichiarazione di cui al modello A allegato al
presente decreto.
  3.  Il  rinnovo  dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1o si
consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al
modello A1 allegato al presente decreto.
  4.  La  modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati  nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette
a comunicazioni.
  5.   I   radioamatori  che  intendono  ottenere  un  attestato  del
conseguimento  delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al
comma  1,  possono  richiedere,  con  domanda in bollo, al competente
ispettorato  territoriale  una  certificazione conforme ai modelli di
cui agli allegati B e C.