IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25; Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento delle prove d'esami per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC"; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n. 64. "Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio"; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare, l'art. 20; Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione; Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento. Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003. Decreta: Art. 1. Validita' autorizzazione generale - Rinnovo 1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 ha validita' fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1o si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1o si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.