IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che al comma 1
demanda  al  CIPE  l'emanazione  di  direttive per la revisione degli
strumenti  convenzionali  e  delle  tariffe autostradali e al comma 2
prevede  che  le  tariffe  di  pedaggio  sono fissate con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la propria delibera 21 settembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n.
235/1993),  con  la  quale sono state emanate direttive in attuazione
del disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992
ed  in  particolare  e'  stato  precisato  che le tariffe di pedaggio
autostradale debbono essere fissate con i criteri da stabilire in via
generale  per  la  determinazione  delle  tariffe  e  dei  prezzi dei
pubblici  servizi,  in sede di rilascio o revisione della concessione
sulla  base  del  piano  finanziario da redigere in conformita' ad un
modello  unificato  approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Viste   le  proprie  delibere  7 dicembre  1994,  8 agosto  1995  e
21 dicembre  1995,  con  le quali sono state emanate direttive per la
revisione  delle tariffe nelle more della definizione dei criteri per
la determinazione delle stesse;
  Vista  la  propria  delibera  8 maggio  1996 (Gazzetta Ufficiale n.
138/1996), che ha costituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle  linee  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS);
  Vista  la  propria  delibera  n. 319 del 20 dicembre 1996 (Gazzetta
Ufficiale  n.  305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo schema
regolatorio  complessivo del settore ed in particolare viene indicata
nella  metodologia  del  price-cap  il  sistema  di  fissazione delle
tariffe  e viene individuato in un quinquennio l'intervallo temporale
entro cui revisionare la formula adottata;
  Vista  la  propria  delibera  n.  30  del  17 marzo  2000 (Gazzetta
Ufficiale  n. 104/2000), con la quale si esclude la traslazione sulle
tariffe  delle  variazioni temporanee dei prezzi internazionali delle
materie  prime  e  delle  fonti  di  energia  non  comprese nel tasso
d'inflazione programmato;
  Considerato  che  e'  trascorso  un quinquennio dalla stipula della
prima  convenzione tra Concedente (ANAS) e Concessionaria avvenuta in
data  4 agosto  1997  ed e' quindi opportuno verificare i risultati e
gli effetti dello schema regolatorio in essere;
  Considerato  che alla data odierna non e' ancora pervenuta a questo
Comitato formale proposta da parte del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  in  merito  alla  modifica  della  formula  e alla
determinazione dei relativi parametri per la fissazione delle tariffe
autostradali gia' indicata nella richiamata delibera n. 319/1996;
  Ritenuto  di  dover  procedere  a  delineare un quadro organico del
sistema  tariffe  sia  sotto  l'aspetto  giuridico  sia  sotto quello
economico;
  Tenuto  conto  che al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete  l'iniziativa per la determinazione degli aumenti annuali dei
pedaggi autostradali;
                              Delibera:
  Nelle  more  della  formalizzazione  da  parte  del  Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti della proposta relativa alle modalita'
procedurali  ed  ai  criteri  di  valutazione  dei  parametri presi a
riferimento   nella   formula   del   price-cap,  restano  valide  le
disposizioni  contenute  nella delibera di questo Comitato n. 319 del
20 dicembre 1996 concernente la fissazione dei pedaggi autostradali.
    Roma, 27 dicembre 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

  Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
  Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 365