IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001  con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di  emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003,
confermando  sino  a  tale  data i poteri commissariali attribuiti al
Presidente  della  regione  autonoma  della Sardegna con le pregresse
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Viste  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  n. 3196 in data 12
aprile  2002  e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3243 del 29 settembre 2002;
  Vista  la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e
integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina,
in   Sardegna,   l'istituzione   del   Servizio  idrico  integrato  e
l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Considerato   che   la   citata   ordinanza  ministeriale  n.  3196
stabilisce,  al comma l dell'art. 13, che il Presidente della regione
autonoma   della   Sardegna   -   Commissario   delegato   ai   sensi
dell'ordinanza  n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri,
in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994,
n.  36,  ed  alle  corrispondenti  norme  regionali  di  recepimento,
provveda,  entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorita'
d'ambito  ed  all'approvazione  del  piano tecnico-finanziario di cui
all'art.  11  della  legge n. 36/1994 sopra citata, sempreche' non vi
provvedano gli organi competenti;
  Atteso  che  in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n.
3196/2002,  con  propria  ordinanza  n. 321 del 30 settembre 2002, il
commissario   governativo,  nella  veste  di  Autorita'  d'ambito  ha
approvato  il  Piano  d'ambito  di  cui  all'art.  11  della legge n.
36/1994;
  Considerato  che,  inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui
alla  sopraccitata  ordinanza  ministeriale  n.  3196/2002  e  di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del
29  settembre  2002, art. 3, settimo alinea, prevede che, entro il 31
dicembre 2002, il commissario governativo, come da cronogramma di cui
alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere,
nella veste di Autorita' d'ambito, all'approvazione della convenzione
tipo  e  relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge
n. 36/1994;
  Considerato  che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1,
comma  3,  l'affidamento  del  Servizio  idrico integrato ad un unico
gestore   per   l'unico   ambito   territoriale  ottimale  costituito
dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7,
comma  2,  lettera b), la possibilita' dell'affidamento diretto della
gestione mediante una pluralita' di soggetti al fine di salvaguardare
le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti;
  Considerato  pertanto  che e' necessario che la convenzione tipo di
cui  all'art.  11  della  legge  n.  36/1994 tenga conto, ai fini del
provvisorio    affidamento    diretto,   dell'indispensabilita'   del
mantenimento   delle  gestioni  esistenti,  opportunamente  aggregate
nell'ambito  di  un  unico  soggetto  gestore,  costituito  in  forma
societaria,  capace  di  gestire  il  servizio  idrico  integrato con
efficacia,  efficienza  ed economicita', allo scopo di non disperdere
le  esperienze  maturate sul campo in un contesto territoriale avente
rilevanti    complessita'    gestionali    dal    punto    di   vista
quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione
alle  oggettive  difficolta'  derivanti  dall'endemica  situazione di
emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;
  Considerato  che  l'avvio del Servizio idrico integrato deve ancora
essere  definito con riferimento al sistema di procedure e competenze
ordinarie  ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non
risulta  compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo
al  fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal
Quadro  comunitario  di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto
ai meccanismi della premialita' ed all'attivazione delle procedure di
finanziamento  per la realizzazione dei necessari interventi previsti
in materia;
  Considerato  che  nelle  more dell'esercizio dei poteri ordinari da
parte   della   regione   Sardegna   e  dell'Autorita'  d'ambito,  e'
assolutamente  necessario ed urgente approvare la convenzione tipo di
cui   sopra   ed   il   relativo   disciplinare   tecnico   ai   fini
dell'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento di attivazione
del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della
regione Sardegna;
  Visto lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico
per  la  gestione  del  S.I.I.  dell'A.T.O.  della  regione Sardegna,
conforme con le previsioni contenute nel Piano d'ambito gia' adottato
con ordinanza commissariale;
  Ritenuto   per   i  motivi  sopra  indicati,  di  dover  provvedere
all'approvazione  dei  documenti  predetti  ai  fini  dell'avvio  del
servizio  idrico  integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia
che  la  regione  Sardegna  e  l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della
regione  Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva
operativita'  dell'Autorita'  d'ambito  stessa,  vorranno  esercitare
anche  a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente
ordinanza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Ai fini di cui in premessa, e' approvata la convenzione tipo con il
relativo  disciplinare  tecnico, allegati alla presente ordinanza per
farne  parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 11 della legge
n. 36/1994 ed all'art. 14, comma l, della legge regionale n. 29/1997,
per  l'affidamento  del  Servizio idrico integrato di cui all'art. 4,
lettera  f), della legge n. 36/1994, relativo all'ambito territoriale
ottimale della regione Sardegna.