IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002; Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma l dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorita' d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 sopra citata, sempreche' non vi provvedano gli organi competenti; Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il commissario governativo, nella veste di Autorita' d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994; Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopraccitata ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, prevede che, entro il 31 dicembre 2002, il commissario governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorita' d'ambito, all'approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994; Considerato che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del Servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera b), la possibilita' dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralita' di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti; Considerato pertanto che e' necessario che la convenzione tipo di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 tenga conto, ai fini del provvisorio affidamento diretto, dell'indispensabilita' del mantenimento delle gestioni esistenti, opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicita', allo scopo di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessita' gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficolta' derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna; Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve ancora essere definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialita' ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia; Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorita' d'ambito, e' assolutamente necessario ed urgente approvare la convenzione tipo di cui sopra ed il relativo disciplinare tecnico ai fini dell'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna; Visto lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. della regione Sardegna, conforme con le previsioni contenute nel Piano d'ambito gia' adottato con ordinanza commissariale; Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere all'approvazione dei documenti predetti ai fini dell'avvio del servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operativita' dell'Autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza; Ordina: Art. 1. Ai fini di cui in premessa, e' approvata la convenzione tipo con il relativo disciplinare tecnico, allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 ed all'art. 14, comma l, della legge regionale n. 29/1997, per l'affidamento del Servizio idrico integrato di cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994, relativo all'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.