Il  comune di Campo San Martino (provincia di Padova) ha adottato
il   24 dicembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  determinare per l'anno 2003, le aliquote, le detrazioni e
le  agevolazioni  relative  all'Imposta  Comunale sugli Immobili come
segue:
      a) tipologia, aliquota
        aliquota ordinaria, 6 per mille;
        abitazione principale e relative pertinenze, 5,0 per mille;
        abitazioni locate utilizzate come abitazione principale 5 per
mille;
        abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale fino al 2o grado, 5 per mille;
        abitazioni non locate, 6 per mille;
        immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;
      b) la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' confermata
in L. 200.000 pari a Euro 103,29;
      c) la detrazione e' aumentata a Euro 154,94 nei seguenti casi:
        contribuenti   che   siano   assistiti   dal  comune  in  via
continuativa;
        contribuenti   nel   cui   nucleo  familiare,  in  base  alle
risultante  anagrafiche,  risulti la presenza di persone con grado di
invalidita' del 100%;
         contribuenti il cui reddito familiare complessivo non superi
i seguenti limiti:
          nucleo  familiare  di una persona: reddito non superiore ad
una pensione minima erogata dall'INPS;
          nucleo  familiare  di  due  o  piu'  persone:  reddito  non
superiore a due pensioni minime erogate dall'INPS;
        a  condizione,  in  entrambi  i casi che l'unita' immobiliare
(comprese  le  pertinenze dell'abitazione principale) deve costituire
l'unica  proprieta'  del  nucleo  familiare  nel  corso  dell'anno di
imposizione,  ovvero  l'unica  posseduta  a  titolo di usufrutto o di
diritto  di  abitazione,  escluso  l'eventuale  possesso  di  terreni
agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati;
    vengono  escluse  da  tale  beneficio  le  abitazioni iscritte in
catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8.
    I  soggetti  che  intendono beneficiare della maggiore detrazione
dovranno presentare richiesta, sotto pena di decedenza del beneficio,
entro  il  30 giugno 2003, corredata da una dichiarazione nella forma
dell'autocertificazione  prevista  dalla  legge  n.  41/1968  n.  15,
attestante  la  posizione  sia  del  soggetto passivo che del proprio
nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a
propria  abitazione  principale  nonche'  copia  del  modello  per la
dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2002.
      d) ai  sensi  dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, e'
considerata  direttamente  adibita ad abitazione principale, l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l'abitazione non risulti locata.
    (Omissis).