Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                               sicurezza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  dei Monopoli di Stato
                                    e, per conoscenza:
                                  Al   Gabinetto   dell'on.le  signor
                                  Ministro
                                  All'Ufficio  per  il  coordinamento
                                  legislativo - Finanze
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al  Dipartimento  per  le politiche
                                  fiscali
                                  All'Agenzia delle entrate
                                  All'A.C.M.I.
                                  All'A.N.E.S.V. - A.G.I.S.
                                  All'Assotrattenimento
                                  Al Consorzio Gioco
                                  Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S.
                                  Alla SINDAUT - F.I.P.E.
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla Confindustria

  La  legge  27  dicembre 2002, n. 289, art. 22, commi da 1 a 7, reca
nuove   disposizioni   in   materia   di  apparecchi  e  congegni  da
divertimento  ed intrattenimento, relativamente sia alle procedure di
rilascio dei nulla osta, sia alla normativa di pubblica sicurezza che
alla disciplina tributaria.
  Tale  intervento  normativo nasce dall'esigenza primaria, avvertita
dal  legislatore,  di avviare, nel contempo, una piu' efficace azione
di  prevenzione  e contrasto ai fenomeni illeciti legati all'utilizzo
di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento illegali,
nonche' il recupero dell'evasione fiscale derivante da tale fenomeno.
  A tal fine e' previsto un nuovo regime autorizzatorio, da parte del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  (di seguito A.A.M.S.), sulla base di regole
tecniche  definite  d'intesa  con  gli appositi settori del Ministero
dell'interno,   sulla   produzione,  importazione  e  gestione  degli
apparecchi   e   congegni  in  questione,  connesso,  peraltro,  alla
predisposizione  di  strumenti  diversificati  ed  alla previsione di
controlli incisivi, coerenti con i fini dell'intervento normativo.
  In  particolare,  la legge n. 289 del 2002 ha sostituito i seguenti
articoli:
    l'art.  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal
comma  2  dell'art. 22, modifica sostanzialmente le previsioni per il
rilascio   del   nulla   osta,  individuando,  quale  amministrazione
competente, l'A.A.M.S.;
    l'art.  110  T.U.L.P.S.,  sostituito  dal  comma  3 dell'art. 22,
fornisce  una  piu'  esplicita  classificazione  degli  apparecchi  e
congegni  per il gioco lecito, prevedendo, al comma 6, una tipologia,
del tutto nuova, la cui principale caratteristica e' la distribuzione
di  vincite  in denaro i cui requisiti fondamentali sono puntualmente
identificati,  e,  al  comma  7,  tre  ulteriori  tipologie, in parte
derivate    dalla    precedente    normativa,    specificandone    le
caratteristiche peculiari rispettivamente alle lettere a), b) e c);
    l'art.   14-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  640,  sostituito  dal  comma  4  dell'art. 22,
rimodula gli imponibili medi forfettari relativi a ciascuna tipologia
di  apparecchi  e  congegni,  le  modalita' di versamento nonche', in
particolare, la denuncia ai fini del rilascio del nulla osta relativo
agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici,
come  definiti dal comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., installati prima
del 1 gennaio 2003.
  Gli  apparecchi  e  congegni  di  cui al comma 6 e quelli di cui al
comma  7  del  predetto  art.  110  T.U.L.P.S.  seguono la disciplina
generale illustrata nei paragrafi successivi.

A)  Riclassificazione delle categorie di apparecchi e congegni per il
gioco lecito.
  1) Comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
  Trattasi  di  una  nuova  categoria di apparecchi e congegni per il
gioco  lecito,  producibili  o  importabili  solo  dal 1 gennaio 2003
secondo  quanto  previsto dal comma 3 dell'art. 38 della legge n. 388
del  2000,  caratterizzati dalla corresponsione di vincite in denaro,
ed aventi i seguenti requisiti:
    preponderanza  degli  elementi  di  abilita' o di intrattenimento
rispetto all'elemento aleatorio;
    attivazione esclusivamente con l'introduzione di moneta metallica
(massimo 50 centesimi);
    durata di ogni partita non inferiore a 10 secondi;
    distribuzione  di  vincite in denaro, ciascuna comunque di valore
non  superiore  a  20  volte  il costo della singola partita, erogate
dalla  macchina  subito  dopo  la conclusione della partita stessa ed
esclusivamente in moneta metallica.
  Per  questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non
predeterminabile  su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono
risultare inferiori al 90% delle somme giocate.
  E' fatto assoluto divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue
regole fondamentali, foss'anche in parte.
  Tali  apparecchi devono essere, peraltro, dotati di dispositivi che
ne  garantiscano l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e
delle  modalita'  di  funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego  di  misure,  anche  in forma di programmi o schede, che ne
blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.
  Al  riguardo  si  precisa  che  sono  in  corso di predisposizione,
d'intesa  con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,  le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art.
22.
  2) Comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
  Trattasi   della  riclassificazione  degli  apparecchi  e  congegni
"leciti"  nella  pregressa disciplina, con ampliamento delle relative
caratteristiche  e  tipologie, regolate rispettivamente nelle lettere
a), b) e c):
    nella  lettera  a)  sono compresi gli apparecchi elettromeccanici
privi  di  monitor,  attraverso  i  quali il giocatore esprime la sua
abilita'  fisica,  mentale  o  strategica,  attivabili unicamente con
l'introduzione  di monete metalliche di valore, per ogni partita, non
superiore   ad   1 euro,  i  quali  distribuiscono,  direttamente  ed
immediatamente  dopo  la conclusione della partita, premi consistenti
in  prodotti  di  piccola  oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili  con  premi  di  diversa specie. Il valore complessivo di
ogni  premio  non  puo' essere superiore a venti volte il costo della
partita;
    nella  lettera  b)  sono  compresi  gli  apparecchi ed i congegni
automatici,  semiautomatici  ed  elettronici, da intrattenimento o da
gioco  di abilita', che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica,  di  valore non superiore a 50 centesimi per ogni partita,
nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto  all'elemento aleatorio e che possono, per ciascuna partita,
subito  dopo  la  sua  conclusione, consentirne il prolungamento o la
ripetizione, fino ad un massimo di dieci volte.
  Dal  1 gennaio 2004, tali apparecchi non devono poter consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, pertanto, ove non sia
effettuata,   per   tali   apparecchi   e  congegni,  la  conversione
tecnicamente  irreversibile  in  uno  degli  apparecchi  per il gioco
lecito,   essi  saranno  considerati  illeciti  e,  quindi,  rimossi.
Infatti,  per  la  conversione degli apparecchi in questione, restano
ferme  tutte  le  disposizioni  di  cui  all'art.  38  della legge 23
dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni e, in particolare,
quella sulla loro immodificabilita';
    nella  lettera  c) sono compresi gli apparecchi e congegni basati
sulla   sola   abilita'   fisica,   mentale  o  strategica,  che  non
distribuiscono  premi  ma  per  i  quali la durata della partita puo'
variare  in  relazione  all'abilita'  del  giocatore;  il costo della
singola partita puo' superare i 50 centesimi di euro.
  Anche  gli  apparecchi  e  congegni di cui alle lettere precedenti,
prodotti  o  importati  dal  1  gennaio 2003, devono essere dotati di
dispositivi   che   ne   garantiscano   la   immodificabilita'  delle
caratteristiche  tecniche  e  delle  modalita'  di funzionamento e di
distribuzione  dei  premi, con l'impiego di misure, anche in forma di
programmi  o  schede,  che  ne  blocchino il funzionamento in caso di
manomissione  o,  in  alternativa,  con  l'impiego di dispositivi che
impediscano l'accesso alla memoria.

B) Regime tributario per gli apparecchi e congegni.
  L'art.  14-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, cosi' come sostituito dal comma 4
dell'art.   22,  stabilisce  gli  imponibili  medi  forfettari  annui
relativi  a  ciascuna  categoria di apparecchi e le loro modalita' di
variazione, nonche' le modalita' di versamento delle imposte.
  Gli  imponibili  medi  forfettari annui - stabiliti rispettivamente
per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e per quelli di cui a
ciascuna  delle  tipologie  previste  alle  lettere  a),  b) e c) del
comma 7  dell'art.  110 T.U.L.P.S. - costituiscono la base imponibile
per   la  determinazione  dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  pari
all'8%, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, come determinata ai
sensi  dell'art.  74,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Gli  imponibili, come detto, sono relativi a ciascun anno solare e,
pertanto,   per   gli  apparecchi  installati  nel  corso  dell'anno,
l'imponibile  e'  frazionato  in dodicesimi ed e' calcolato a partire
dal mese di installazione.
  Le imposte sugli intrattenimenti e sul valore aggiunto sono versate
in  un'unica  soluzione e tramite delega unificata di pagamento (mod.
F24)  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  entro  il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 16 del mese
successivo  a  quello  di  prima  installazione  per gli apparecchi e
congegni  installati dopo il 1 marzo di ogni anno. Per tali modalita'
di versamento dell'imposta e' escluso l'utilizzo della compensazione.
  Il   comma   2   dell'art.   14-bis  specifica,  infine,  che,  con
l'installazione  della  rete  per  la  gestione  telematica  (comma 4
dell'art.  22),  gli  apparecchi  ed  i congegni di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S. seguiranno nuove regole per la determinazione
della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

C) Modalita' di rilascio del nulla osta.
  L'art.  38  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, nella sua nuova
formulazione,  disciplina le modalita' di rilascio del nulla osta per
gli  apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento da gioco
lecito  ed  individua,  nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, l'organo competente al suddetto rilascio.
  Lo  stesso  articolo prevede, inoltre, due richieste di nulla osta,
uno   per   la   produzione   od   importazione   ed   uno   per   la
commercializzazione  da  parte  dei gestori. L'art. 22 della legge n.
289  del  2002  si  caratterizza  anche  per  la  previsione  di  una
disciplina  differenziata,  quanto  alle  modalita'  del rilascio del
nulla  osta  ed agli adempimenti tributari, a seconda che trattasi di
apparecchi  e  congegni  installati  prima  del 1 gennaio 2003 ovvero
installati a decorrere da tale data.

  1)  Apparecchi  gia'  installati  alla  data  del  1 gennaio 2003 e
relativo regime tributario.
  Occorre preliminarmente chiarire che gli apparecchi installati alla
data  del 31 dicembre 2002, se conformi alle caratteristiche tecniche
definite  dalla precedente formulazione dei commi 5 e 6 dell'art. 110
T.U.L.P.S.,  confluiscono  nel  nuovo  comma  7  di  detto  articolo,
suddivisi, a seconda della tipologia, nelle lettere a), b) e c).
  L'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 640
del   1972   prevede   che  gli  apparecchi  e  congegni  automatici,
semiautomatici  ed  elettronici,  di cui al comma 7 dell'art. 110 del
T.U.L.P.S.,  installati  prima  del  1  gennaio  2003,  devono essere
denunciati  entro  il  15 febbraio  p.v. al Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
fini  del  rilascio  dell'apposito  nulla  osta. Come gia' osservato,
questa   disciplina   riguarda   tutti   gli  apparecchi  e  congegni
regolarmente in funzione sulla base della pregressa disciplina recata
dalla  legge  n.  388 del 2000 (ex commi 5 e 6) e, quindi, sia quelli
gia'  in possesso del nulla osta provvisorio di cui all'art. 39 della
piu'  volte  citata  legge n. 388/2000 (compresi gli apparecchi per i
quali,  alla  data  del  31 dicembre  2002,  sia  stata  inoltrata la
relativa  domanda di rilascio ai sensi di detto art. 39), che quelli,
ex  comma  6  del previgente art. 110 T.U.L.P.S., per i quali non era
richiesto alcun nulla osta.
  Trattasi, pertanto, di una disciplina che ha evidentemente lo scopo
di  regolarizzare  la  situazione  pregressa,  ai  fini  del relativo
trattamento tributario, giacche' il pagamento delle relative imposte,
entro  la medesima data del 15 febbraio 2003, determina il venir meno
di  quanto eventualmente dovuto per gli anni 2001 e 2002. La predetta
disciplina  si  applica  anche  agli  apparecchi e congegni, comunque
nella  disponibilita' dei gestori, ancorche' non installati alla data
del 1 gennaio 2003.
  In  caso  di inadempimento della prescrizione di cui al citato art.
14-bis,  gli  apparecchi  in questione sono confiscati e, nel caso in
cui   i   proprietari   e   gestori   siano   soggetti  concessionari
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato ovvero titolari
di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., si
provvede al ritiro del relativo titolo.
  In  particolare,  per quanto attiene alla procedura per il rilascio
del  nulla  osta,  i  soggetti  interessati,  cioe' i gestori, devono
presentare    apposita    denuncia,   come   stabilito   dall'attuale
formulazione  del  piu'  volte citato art. 14-bis "... nelle forme di
cui  all'art.  38", entro il 15 febbraio 2003, utilizzando il modello
approvato  con  decreto  del  direttore generale dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  n. 11/R/UDC dell'11 febbraio 2003
(allegato  1),  disponibile  anche  sul  sito  www.aams.it, in cui si
attesta "... la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
art. 110 del T.U.L.P.S.".
  La  denuncia  puo'  essere  presentata in via telematica secondo le
modalita'    indicate    nell'allegato    "Specifiche   tecniche   di
trasmissione"  (allegato  2),  ovvero con consegna diretta presso gli
ispettorati compartimentali di A.A.M.S. competenti per territorio. La
denuncia  potra'  essere,  altresi',  inviata  ad  A.A.M.S.  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  e,  in  tal  caso, la data di spedizione apposta
dall'ufficio  postale fara' fede circa la data di presentazione della
denuncia stessa. Nel caso di consegna diretta all'Ispettorato, ovvero
a  mezzo  raccomandata  a.r.,  ai  documenti  cartacei  si raccomanda
vivamente  di  allegare, per un piu' agevole e sollecito rilascio del
nulla  osta,  un  supporto  magnetico  ovvero un cd-rom contenenti le
stesse  informazioni  di  cui  all'elenco degli apparecchi o congegni
allegato  alla denuncia nonche' copia della ricevuta del modello F24.
Il   supporto   magnetico   oppure  il  cd-rom  devono  possedere  le
caratteristiche tecniche indicate nel citato allegato 2.
  L'Amministrazione   autonoma  rilascera'  il  nulla  osta  per  gli
apparecchi   e  congegni,  indicati  nella  denuncia,  a  seguito  di
accertamento   della   corretta   trasmissione  degli  elenchi  degli
apparecchi e congegni denunciati, nonche' del tempestivo ed integrale
pagamento delle imposte dovute.
  I  dati  relativi  alle  denunce saranno messi a disposizione degli
organi  preposti  per  permettere  le  opportune  attivita', dapprima
ricognitive e poi di effettivo controllo.
  Si  procedera',  contestualmente,  alla  stesura  di  un  piano  di
controlli   a  campione  sulla  correttezza  dell'autocertificazione,
basato su criteri che consentano la verifica di almeno un apparecchio
su 50 installati e di almeno il 50% dei gestori.
  La  denuncia presentata entro il 15 febbraio 2003, accompagnata dal
versamento  delle  imposte  dovute  entro  la  stessa  data, consente
l'utilizzo  degli  apparecchi  e  congegni  in  questione  nelle more
dell'emanazione   del   provvedimento   di   nulla   osta   da  parte
dell'Amministrazione.  A  tal  fine, copia della denuncia e copia del
versamento  (vale  a dire del modello F24) devono sempre accompagnare
fisicamente  ciascun  apparecchio  e  congegno  denunciato (anche nei
passaggi  di  proprieta'  e/o di possesso degli apparecchi e congegni
stessi).
  Quanto  agli  aspetti  tributari,  si  precisa  che,  ai fini della
regolarizzazione,  gli  importi  da versare entro il 15 febbraio 2003
devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfettari
indicati  nell'art.  14-bis,  con  riferimento  sia all'imposta sugli
intrattenimenti   che   all'I.V.A.,  ancorche'  per  l'anno  2003  il
contribuente opti per la determinazione dell'I.V.A. secondo i criteri
ordinari.
  Se,  invece, il contribuente, anche per gli anni 2001 e 2002, abbia
assolto  l'I.V.A. in base ai criteri ordinari, il versamento entro il
15 febbraio  2003  riguarda  la  sola imposta sugli intrattenimenti e
determina  la  regolarizzazione  della  stessa  imposta  per gli anni
2001-2002.
  Si  ricorda  che  il  codice tributo per il versamento dell'imposta
tramite  il  modello  F24  e',  come gia' indicato dall'Agenzia delle
entrate  con  risoluzione  n.  12/E  del  22 gennaio 2003, il n. 8008
denominato   "Regolarizzazione   dei  versamenti  dell'imposta  sugli
intrattenimenti  -  legge  27 dicembre  2002,  n. 289". Peraltro, nel
modello  F24,  il  codice  e'  esposto  nella  "sezione  erario"  con
indicazione,  nella colonna "anno di riferimento" dell'anno in cui si
effettua  il  versamento.  Per  il versamento dell'I.V.A., qualora si
adotti  il  regime  forfettario  ai  sensi dell'art. 74, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972, il codice
tributo e' il "6729".

  2) Apparecchi prodotti ed importati dal 1 gennaio 2003.
  Per  gli  apparecchi  prodotti ed importati dopo il 1 gennaio 2003,
vige  il  regime autorizzatorio di cui all'art. 38 della legge n. 388
del 2000, cosi' come sostituito dal secondo comma del citato art. 22.
  Per  quanto  attiene alla tipologia di apparecchi e congegni di cui
al comma 6 ed al comma 7, lettera b), dell'art. 110 T.U.L.P.S., sono,
come  gia'  accennato,  in  corso di predisposizione, d'intesa con il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza, le
regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art. 22.
  Conseguentemente,  per agli apparecchi e congegni di cui al comma 6
ed  al comma 7, lettera b), dell'art. 110 T.U.L.P.S., saranno fornite
successive  indicazioni  in  merito  alle procedure necessarie per il
rilascio dei relativi nulla osta.
  Per  quanto  riguarda,  invece, gli apparecchi ed i congegni per il
gioco  lecito  ex  art.  110,  comma  7, lettere a) e c), prodotti od
importati  dal  1  gennaio 2003 ovvero giacenti, per qualsiasi motivo
contingente,  nei  magazzini  al 31 dicembre 2002, i produttori e gli
importatori,  per  il  rilascio del nulla osta previsto dall'art. 38,
comma 1,  devono autocertificare (allegato 3) che gli apparecchi ed i
congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dal predetto comma
7,  e  che gli stessi sono muniti dei dispositivi che ne garantiscano
l'immodificabilita',  nonche'  ne segnalino il tentativo di eventuale
manomissione.
  I   gestori   che  intendano  mettere  in  esercizio,  invece,  gli
apparecchi per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lettere a) e c),
debbono,  a  loro  volta, richiedere il previsto nulla osta (allegato
4).
  Il  numero massimo di apparecchi, di cui alle diverse tipologie del
comma  6  e  del comma 7 citati, che possono essere installati presso
pubblici  esercizi o punti di raccolta autorizzati, sara' individuato
con successivo decreto dell'Amministrazione autonoma, di concerto con
il  Ministero  dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza
Stato-Citta'   ed   autonomie   locali.  Tale  decreto  conterra'  le
prescrizioni   da   osservare   ai   fini   dell'installazione  delle
apparecchiature   sulla  base  di  criteri  di  dimensione  e  natura
dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio od il locale,
nonche' dell'ubicazione dell'esercizio e del locale stesso.

D)  Apparecchi  per  il  gioco  lecito  impiegati  nell'ambito  dello
spettacolo viaggiante.
  Con  riferimento  agli  apparecchi  per  il  gioco lecito impiegati
nell'ambito  dello  spettacolo  viaggiante,  il  comma 5 dell'art. 22
della  legge  n. 289 del 2002 stabilisce che continuano ad applicarsi
le  disposizioni  di  cui  agli articoli 86 e 110 T.U.L.P.S., nonche'
quelle  dell'art.  14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n.  640  del 1972. Evidentemente tale affermazione conferma l'intento
del  legislatore  di  prevedere,  per gli apparecchi ed i congegni da
divertimento  e  intrattenimento,  lo stesso trattamento, sia ai fini
della  normativa  di  pubblica  sicurezza  che  ai  fini tributari, a
prescindere dal luogo ove gli stessi siano installati.
  Pertanto,  anche  per  gli  apparecchi  impiegati nell'ambito dello
spettacolo  viaggiante,  installati  prima  del  1  gennaio  2003, il
pagamento  delle  imposte dovute per l'anno 2003, effettuato entro il
15 febbraio  del corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art.
14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
comporta la regolarizzazione per gli anni 2001 e 2002.
  Si  fa  riserva  di  intervenire  su  tale  articolato  settore con
ulteriori   istruzioni,   in  particolare  per  quanto  concerne  gli
aggiornamenti relativi all'ubicazione delle apparecchiature.
  Si   invitano   le  associazioni  di  categoria,  che  leggono  per
conoscenza,   a  favorire,  presso  i  propri  aderenti,  la  massima
diffusione   e   l'osservanza   delle  presenti  istruzioni  e  degli
adempimenti connessi.
    Roma, 12 febbraio 2003

                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione autonoma
                                            dei monopoli di Stato
                                                     Tino