IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con
legge   costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  come  sostituito
dall'art.  1  della  legge  13  aprile  1983,  n. 122, nel quale sono
elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  menzionato  art. 8, primo comma,
lettera  g),  dello  statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere
devoluta  una  quota  dell'imposta  sul valore aggiunto, riscossa sul
territorio  regionale, compresa quella all'importazione, al netto dei
rimborsi  effettuati  ai  sensi  dell'art.  38-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa
tra  lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie
ad adempiere le normali funzioni regionali;
  Visto  l'art.  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
maggio  1949,  n.  250,  recante  norme  di  attuazione dello statuto
citato,  il  quale  stabilisce  che la quota variabile del tributo da
devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello
statuto  regionale,  deve essere fissata per ciascun anno con decreto
dei  Ministri  del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente
della stessa regione;
  Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   soppresso   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  ed  il  Ministero  delle  finanze  ed  ha
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerato   che   si   rende   necessario  determinare  la  quota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di cui all'art. 8, primo comma,
lettera   g)  della  citata  legge  costituzionale  n.  3/1948,  come
sostituito  dall'art.  1  della  legge  n.  122/1983,  per  gli  anni
finanziari 2000 e 2001;
  Ritenuto  che  l'ammontare  della  somma  da devolvere alla regione
Sardegna,  quale  quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni
2000 e 2001 deve essere individuata tenendo conto della somma di lire
353.064.000.000   spettante  per  il  1999,  incrementata  del  tasso
programmato  di  inflazione  dell'1,2 per cento per il 2000, e di una
ulteriore percentuale dell'1,7 per cento pari al tasso programmato di
inflazione  per  il  2001,  in  ottemperanza all'ordine del giorno n.
9-2157-B.10  approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il
Governo   a   quantificare   la   quota  variabile  da  corrispondere
annualmente  alla  Sardegna  adattando  un  incremento  pari al tasso
programmato d'inflazione;
  Visto   il   parere  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali
manifestato con nota n. 25239/02/DPF/UFF del 30 settembre 2002;
  Considerato  che  il presidente della regione Sardegna, con le note
n.  2580  del 10 aprile 2001 e n. 1940 del 18 marzo 2002, ha espresso
l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul
valore  aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad
adempiere  le  normali  funzioni  regionali, per gli anni 2000 e 2001
rispettivamente   in  lire  357.301.000.000,  corrispondenti  a  euro
184.530.567   e   in  lire  363.375.000.000,  corrispondenti  a  euro
187.667.525;
  Considerato   che   l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel
territorio  della  regione Sardegna, relativa sia agli scambi interni
che  alle  importazioni,  al  netto  dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'art.  38-bis  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  633  e successive modificazioni, ammonta a lire 1.623.139.085.602
nell'anno 2000 e a lire 1.450.463.222.075 nell'anno 2001;
  Considerato  che  sono  da  ritenersi provvisori i dati relativi ai
rimborsi in conto fiscale operati nell'anno 2001, utili ai fini della
quantificazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscosso
nella  regione  Sardegna, e che tale quantificazione non incide sulla
determinazione della quota variabile;
  Ritenuto  che  la  somma  da devolvere alla regione Sardegna, quale
quota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per gli anni 2000 e 2001,
dovra'  far  carico,  al  capitolo  n.  2791, nell'ambito dell'u.p.b.
4.1.2.12,  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2003, il cui stanziamento viene,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, elevato
mediante   corrispondente   riduzione   del  fondo  per  l'attuazione
dell'ordinamento   delle  regioni  a  statuto  speciale  iscritto  al
capitolo  n.  2797,  del  citato  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per lo stesso anno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale, come sostituito
dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna
e'  attribuita,  per  l'anno finanziario 2000, una quota dell'imposta
sul  valore  aggiunto  riscossa  nel territorio della regione pari al
22,012963  per  cento della precitata somma di lire 1.623.139.085.602
(lire  357.301.000.000  corrispondenti  a  euro  184.530.567)  e, per
l'anno  finanziario  2001, una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa  nel  territorio  della  regione pari al 25,052342 per cento
della precitata somma di lire 1.450.463.222.075 (lire 363.375.000.000
corrispondenti a euro 187.667.525).