Il  comune  di  Fontanellato  (provincia di Parma) ha adottato il
21 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  determinare,  per  l'anno  2003, le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
      a)  aliquota  ordinaria,  da  applicarsi  a tutti gli immobili,
salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,5 per mille;
      b)  aliquota  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione   principale   (art.   16  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I.): 5,25 per mille;
      c) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
      d) aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille;
      e) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione
(art.  7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) per
i  quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni: 9 per mille;
      f)  aliquota  per  immobili  concessi in locazione, a titolo di
abitazione  principale,  sulla  base  di  contratti concordati di cui
all'art.  2,  comma 3,  della  legge  n.  431  del  9 dicembre 1998 e
successive modificazioni: 4 per mille;
      g)  di  stabilire  che  per  aver  diritto all'aliquota ridotta
prevista  per  i  casi  indicati nell'art. 16 del vigente regolamento
I.C.I.  ed  al  punto  f)  il proprietario dovra' darne comunicazione
all'ufficio  tributi,  utilizzando  la  modulistica  predisposta  dal
comune oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella
quale  indichera'  gli  estremi  della registrazione del contratto di
locazione (numero e serie);
      h)  di  stabilire  per  l'anno 2003 la detrazione per le unita'
immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale  nella  misura  di
Euro 113,621;
      i)   di   stabilire   per   l'anno   2003  una  detrazione  per
l'abilitazione principale di Euro 180,76 solo per i seguenti casi:
        nucleo familiare composto da non piu' di due anziani entrambi
ultrasessantacinquenni,  proprietari  della  sola abitazione e garage
(limitatamente  agli A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e fino ad un massimo di
due  C/6), con reddito ISE non superiore Euro 10.329,14 in caso di un
componente  e  a  Euro 13.427,88  in caso di 2 componenti, cosi' come
individuato   dall'art.   9  del  vigente  regolamento  comunale  per
l'erogazione di prestazioni agevolate;
        nucleo  familiare all'interno del quale e' presente un figlio
portare  di handicap e invalido al 100% con reddito ISE non superiore
a  Euro 13.427,88  in caso di 2 componenti e a Euro 16.526,62 in caso
di  tre  componenti,  cosi'  come individuato dall'art. 9 del vigente
regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate;
      l)  di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista
al   punto   i)   occorre  darne  comunicazione  all'ufficio  tributi
utilizzando  la modulistica predisposta dal comune, alla quale andra'
allegata  la  dichiarazione ISE debitamente compilata, oppure con una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
    (Omissis).