Il  comune  di  Casorate  Primo  (provincia di Pavia) ha adottato
il 23   dicembre   2003  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1.  Di  determinare  per  l'anno  2003,  per i motivi indicati in
premessa  che  qui  si intendono integralmente riportati, le seguenti
aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:
      aliquota per l'abitazione principale: 6 per mille;
      aliquota  ridotta  del  6  per mille alle abitazioni locate con
contratto  sociale  sulla  base  di convenzioni di cui all'art. 2 3 e
4'    della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
      aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille;
      detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
    2.   Di  confermare  le  ulteriori  detrazioni  per  l'abitazione
principale  per  determinate  categorie  di soggetti in situazione di
particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:

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 Componenti il nucleo  |                        |
familiare: Pensionati, |                        |
   coniuge a carico    |                        |
 pensionato, portatore |                        |
 di handicap, anziani  |                        |
 non autosufficienti,  |                        |
     disoccupati,      |                        |
     cassintegrati     |    Reddito massimo     |Ulteriore detrazione
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1                      |             Euro  6.200|         Euro 130,00
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1                      |             Euro 11.000|         Euro  75,00
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2                      |             Euro 11.000|         Euro 130,00
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2                      |             Euro 13.000|         Euro 103,00
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2 o piu'               |             Euro 15.500|         Euro  52,00
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                       |   Euro 15.500 piu' Euro|
Da lavoro dipendente 2 | 1291 per ogni familiare|
o piu' componenti      |                a carico|         Euro 130,00

    La  richiesta  per  l'applicazione  di  tale ulteriore detrazione
potra'    essere    effettuata    dai   cittadini   che,   attraverso
l'autocertificazione,  dichiarino,  entro il termine di presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  per  l'anno  cui  si riferisce il
versamento:
      di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione
principale;
      che  tale  abitazione  non  superi  il valore catastale di Euro
38.735,00;
      che  tale  abitazione appartenga ad una delle categorie A3 A4 -
A5,
allegando   copia   del   contratto   di   locazione  o  assegnazione
dell'alloggio.  Si  precisa  che l'autocertificazione avra' validita'
annuale,  per  cui  ne  dovra'  essere  prodotta dai contribuenti una
successiva  per  l'anno successivo, qualora continuino a sussistere i
requisiti per il riconoscimento di tale agevolazione.
    (Omissis).