Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie e internazionali - Div.
                                  PAGRVI - Div. FEOGA
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'UNITAB
                                  All'O.N.T. Italia
                                  Alla Coldiretti - Dip. Econ.co
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla                Confcooperative
                                  federagroalimen.re T
                                  All'ANCA Lega Coop
                                  Alla O.I. Interbright
                                  Alla O.I. Interorientali
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  tabacco
                                      e, per conoscenza:
                                  Al  Comando carabinieri - Politiche
                                  agricole

Premessa.
  Il  presente  documento  definisce  gli  adempimenti  connessi alle
richieste  di  riconoscimento,  ai quali le imprese di trasformazione
dovranno attenersi per il raccolto 2003.
  I  riferimenti  normativi comunitari sono quelli dei regolamenti CE
numeri 2075/92,  1636/98,  2848/98,  2162/99, 531/00, 385/01, 486/02,
1005/02.  In  particolare  si richiama l'art. 6 del regolamento CE n.
2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che definisce:
    "impresa di trasformazione", qualsiasi persona fisica o giuridica
riconosciuta  che,  dotata  di impianti e attrezzature consone a tale
scopo,  effettua  la  prima trasformazione del tabacco e gestisce, in
proprio  nome  o  in  proprio conto, uno o piu' stabilimenti di prima
trasformazione del tabacco greggio;
    "prima trasformazione del tabacco", la trasformazione del tabacco
greggio  in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o
colli   omogenei  di  qualita'  corrispondente  alle  esigenze  degli
utilizzatori finali (manifatture).
  Il  presente  documento  tiene  conto, altresi', di quanto disposto
dalla  circolare  MIPAF n. 167/G-1 del 2 marzo 1999 e dalle circolari
AIMA n. 1145 del 26 luglio 2000 e n. 1147 del 28 luglio 2000.
                       Disposizioni generali.
  Il certificato di riconoscimento e' rilasciato alle:
    1) imprese  trasformatrici  che  hanno ottenuto il riconoscimento
per   il   raccolto   2002   e   che  hanno  mantenuto  invariate  le
caratteristiche tecniche e amministrative;
    2) imprese  trasformatrici  che  hanno ottenuto il riconoscimento
per  il  raccolto  2002,  ma  che  hanno  variato  le caratteristiche
tecniche e amministrative;
    3) nuove  imprese  trasformatrici,  che  presentano la domanda di
riconoscimento  per la prima volta, che sono in possesso dei seguenti
requisiti, indispensabili all'ottenimento del riconoscimento stesso:
      A) il  possesso  di  uno  stabilimento di prima trasformazione,
almeno fino al 31 dicembre 2004, a titolo di:
        proprieta';
        affitto;
        comodato;
        altra  forma  d'uso  ottenuta  con  provvedimento di pubblica
autorita'.
  Lo  stabilimento di prima trasformazione e' considerato idoneo alla
trasformazione   del  tabacco  se,  al  momento  della  richiesta  di
riconoscimento o mantenimento dello stesso, e' costituito da:
    locali  adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di
tabacco  greggio  secco  sciolto  e  in  colli, la fermentazione (ove
necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;
    impianto industriale comprendente i macchinari adeguati al gruppo
di varieta' da trasformare, quali:
      a) nastro di alimentazione;
      b) silos  di miscelazione (le imprese di trasformazione che non
sono  in  possesso  del silos di miscelazione non saranno abilitate e
autorizzate   a   tale   tipo   di  lavorazione;  il  certificato  di
riconoscimento  rilasciato  da questa Agenzia evidenziera' le imprese
abilitate alla miscelazione dei tabacchi);
      c) umidificatore - spulardatore;
      d) nastri di cernita;
      e) pressa e linea di confezionamento;
      f) laboratorio di analisi con umidimetro;
      g) galleria   continua   di  essiccazione,  necessaria  per  la
trasformazione dei tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04.
      B) La   gestione,   in   nome  e  per  conto  proprio,  di  uno
stabilimento  idoneo  alla  prima  trasformazione del tabacco greggio
allo stato sciolto.
  La gestione comporta:
    la  responsabilita'  di  un  amministratore o suo delegato per la
gestione   complessiva   dell'impresa,   compresa   quella   inerente
l'amministrazione   diretta   della   maggior   parte  del  personale
utilizzato;
    la   responsabilita'   della   gestione   degli   impianti  dello
stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.
      C) la disponibilita' esclusiva dell'impianto;
      D) la  disponibilita'  finanziaria che consenta il pagamento ai
produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto;
      E) l'essere   nel   pieno  e  libero  esercizio  della  propria
attivita'.
Modalita'  per  ottenere  il  Certificato  di  riconoscimento  per il
                           raccolto 2003.
  Al   fine   di   ottenere   il  riconoscimento,  tutte  le  imprese
trasformatrici  di  cui alle predette disposizioni generali, dovranno
far  pervenire,  all'AGEA Ufficio ortofrutta - Tabacco, via Palestro,
81  -  00185  Roma, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2003 la
seguente documentazione:
    domanda, su carta legale, secondo il fac-simile allegato (modello
1), sottoscritta con firma autenticata del legale rappresentante;
    dichiarazione  di  impegno del legale rappresentante a consentire
l'accesso  ai  locali  dichiarati  in domanda da parte dei funzionari
incaricati dei controlli dall'AGEA;
    attestati  (vedi  elenco  allegato A) rilasciati dalle competenti
autorita',  relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria
e  di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione
e  dei  magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento
per  il  raccolto  2003, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, redatta come da fac-simile
allegato  (modello  2).  Per  le  imprese di trasformazione che hanno
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessario
fornire,  altresi',  la  prova  della  richiesta  di  rilascio  delle
predette attestazioni;
    atto  di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente
registrato,   corredato  di  planimetria  dello  stabilimento  e  dei
relativi  magazzini  di  deposito;  in  caso di atto relativo al solo
titolo  di proprieta' del magazzino di trasformazione e di deposito e
dei  relativi  macchinari,  si precisa che per tale documentazione e'
sufficiente  l'apposita  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio,
attestante  la  suddetta  proprieta'  contenuta nel modulo di domanda
(modello 1);
    certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con
vigenza  e  dicitura antimafia. In alternativa potra' essere prodotta
auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (modello 3);
    referenze  bancarie,  al  fine  di  dimostrare la reale capacita'
finanziaria dell'impresa di trasformazione;
    copia autentica dell'ultimo bilancio approvato;
    verbale  di  idoneita',  redatto  dai  tecnici  della societa' di
controllo autorizzata dall'AGEA.
  Le  imprese  di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento
per   il   raccolto   2002   e   che  hanno  mantenuto  invariate  le
caratteristiche  tecniche  e  amministrative,  devono  allegare  alla
domanda  una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta
dal  legale rappresentante, attestante la permanenza delle condizioni
amministrative  e  tecniche  previste  dalla  presente  nota  e  gia'
verificate  da  questa  amministrazione  per  il  riconoscimento  del
raccolto 2002, redatta come da fac-simile allegato (modello 4).
  Le  imprese  di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento
per  il raccolto 2002 e che non hanno mantenuto invariate, in tutto o
in  parte,  le  caratteristiche  tecniche  e  amministrative,  devono
allegare  alla  domanda  una dichiarazione che specifichi i requisiti
modificati e la documentazione relativa ai requisiti modificati.
  Per  entrambe le predette tipologie di imprese di trasformazione e'
necessario,  comunque, trasmettere copia degli attestati (vedi elenco
allegato  A),  rilasciati  dalle  competenti autorita', relativi alla
regolarita' urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro
degli  stabilimenti  di  prima  trasformazione  e  dei  magazzini  di
deposito  dei  quali  si  richiede  il riconoscimento per il raccolto
2003,  se  per il raccolto 2002 e' stata allegata alla documentazione
prescritta  dalla  circolare  n. 7 prot. n. 709 del 15 febbraio 2002,
solamente, la relativa auto certificazione;
  Le  nuove  imprese, che presentano per la prima volta la domanda di
riconoscimento  per  il  raccolto  2003, devono allegare alla domanda
stessa (modello 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati,
in originale o copia autenticata.
         Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto.
  Per  quei  magazzini  di  trasformazione che non hanno capacita' di
stoccaggio  sufficiente  al  quantitativo  di  tabacco  che l'impresa
intende  trasformare  e' necessario che, contestualmente alla domanda
di  riconoscimento  alla  trasformazione, l'impresa di trasformazione
denunci  anche  i magazzini di deposito secondo le procedure previste
dalla nota A.I.M.A. n. 358 del 17 agosto 1999 e di seguito riportate:
    planimetria  del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli
o sciolto;
    titolo  di possesso in originale o copia autenticata, debitamente
registrata, da cui risulti la disponibilita' e il periodo di utilizzo
da parte dell'impresa di trasformazione;
    attestati  (vedi  elenco allegato A), rilasciati dalle competenti
autorita',  relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria
e  di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione
e  dei  magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento
per  il  raccolto  2003, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, redatta come da fac-simile
allegato  (modello  2).  Per  le  imprese di trasformazione che hanno
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessario
fornire,  altresi',  la  prova  della  richiesta  di  rilascio  delle
predette attestazioni;
    dichiarazione  di  impegno del legale rappresentante a consentire
l'accesso  ai  locali  dichiarati  in domanda da parte dei funzionari
incaricati dei controlli dall'AGEA;
    verbale  di  idoneita',  redatto  dai  tecnici  della societa' di
controllo autorizzata dall'AGEA.
                        Verbale di idoneita'.
  Tutte  le  imprese trasformatrici dovranno richiedere alla societa'
di  controllo,  incaricata  all'uopo  da  questa Agenzia, (SGS Italia
S.r.l.,  via  Cesare  Balbo,  3  -  06021 Perugia, tel. 075.33159 fax
075.30714) il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per
cui  si  chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale
di  idoneita',  con  relativa  planimetria  dei  locali,  redatto dai
tecnici  SGS  dovra'  essere  allegata alla domanda di riconoscimento
come innanzi specificato.
  La  societa'  di  controllo, ricevuta la richiesta dalle imprese di
trasformazione, anche a mezzo fax, provvedera' a redigere, sia per le
imprese  trasformatrici  gia'  riconosciute per il raccolto 2002, che
per quelle che ne richiedono il riconoscimento per la prima volta per
il  raccolto 2003, apposito verbale d'idoneita' tecnica del magazzino
di  trasformazione  e  eventuali  magazzini  di deposito richiesti in
domanda.
  Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2003.
  L'AGEA  rilascia  il  certificato  di riconoscimento entro sessanta
giorni  dal  ricevimento  della  relativa  domanda  alle  imprese  di
trasformazione  che  ne  hanno  fatto  richiesta  e  che soddisfano i
requisiti previsti dalla presente nota.
  Si precisa che le richieste, da parte di questa amministrazione, di
documentazione  integrativa  a quella gia' presentata, o di ulteriori
accertamenti  tecnici  alle imprese richiedenti, che in ogni caso non
potra'   protrarsi   oltre   la  data  limite  del  12  maggio  2003,
interrompono  i  sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in
materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione.
  Il  certificato  di riconoscimento per il raccolto 2003 permettera'
alle   imprese   di  trasformazione  di  sottoscrivere  contratti  di
coltivazione   nell'ambito   della   O.C.M.   Tabacco   definita  dal
Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992.
                      Controlli amministrativi.
  L'AGEA  e'  tenuta  a  svolgere, in ottemperanza delle disposizioni
comunitarie  di  cui  agli  articoli 43  e  48  del regolamento CE n.
2848/98  e  delle  disposizioni  nazionali  che  prevedono, presso le
imprese di trasformazione:
    a) misure di controllo;
    b) verifiche amministrative/contabili.
  Le   verifiche  in  questione,  che  si  aggiungono  ai  prescritti
controlli  tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base
della  documentazione  amministrativa/contabile,  il  rispetto  delle
condizioni   previste   per   il   riconoscimento  delle  imprese  di
trasformazione,  ai  sensi  dell'art.  7  del  precitato regolamento,
nonche' il rispetto del termine stabilito per il pagamento del prezzo
d'acquisto del tabacco ai produttori.
  Gli  esiti  dei  controlli  saranno presi in considerazione al fine
della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento
alle imprese di trasformazione.
                              Sanzioni.
  Il riconoscimento e' revocato, con effetto a decorrere dal raccolto
successivo alla data in cui non ricorrano uno o piu' requisiti per il
riconoscimento,  o  nel  caso  di  cui all'art. 53 del Regolamento n.
2848/98 e in particolare:
    1)  se  il  termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui
all'art.  9, paragrafo 3, lettera viene superato di trenta giorni, il
riconoscimento all'impresa di trasformazione e' revocato per un anno.
Ogni  periodo  aggiuntivo  di  trenta  giorni, comporta la revoca del
riconoscimento  per  un anno supplementare, fino ad un massimo di tre
anni;
    2)  se  gli  amministratori  di  un'impresa  di trasformazione si
rendono  responsabili,  deliberatamente o per grave negligenza, della
revoca  del riconoscimento, non possono amministrare altre imprese di
trasformazione riconosciute, ne' presentare domanda di riconoscimento
durante il primo anno in cui si applica la sanzione;
    3)   se,   per   la  stessa  campagna,  due  o  piu'  imprese  di
trasformazione,   operanti  nello  stesso  magazzino,  con  linee  di
lavorazione  e  locali distinti, non rendono certa la distinzione tra
le  partite  di  tabacco  contrattate  e  acquistate  dalle  predette
imprese;
    4)  se  ricorrono  i  presupposti di cui all'art. 17, punto 3 del
Regolamento CE n. 2075/92 del 30 giugno 1992.
  Il certificato di riconoscimento non viene concesso se piu' imprese
di  trasformazione  fanno richiesta per uno stesso magazzino o per la
stessa  linea  di  lavorazione.  In  questi  casi le relative domande
saranno ritenute nulle.
  L'impresa  di  trasformazione  alla  quale  e'  stato  revocato  il
riconoscimento, potra' presentare una nuova domanda solo dopo che sia
trascorso il periodo della revoca stessa.
    Roma, 18 febbraio 2003
                                               Il titolare: Gulinelli