In  conformita'  al  disposto  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  2316/99  del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base
delle   risultanze   della   partecipazione  al  regime  di  sostegno
comunitario  previsto  dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei
coltivatori  di  taluni seminativi, l'area di base globale nazionale,
fissata  in  5,8012  milioni  di ettari, non e' stata superata per il
raccolto 2002.
    Conseguentemente,  le  superfici  dichiarate  dai  coltivatori di
cereali,  escluso  il mais, di semi oleosi e di piante proteiche sono
totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.
    L'area  di  base  specifica  per  il  mais,  fissata dal predetto
regolamento  (CE)  n.  2316/99  in  ettari  400.800,  risulta  invece
superata nella misura dell'1,099% e, pertanto, le superfici investite
a  mais,  ammissibili  ai  pagamenti  per superficie, saranno ridotte
nella misura di detta percentuale.
    La  superficie  massima garantita per il grano duro nelle regioni
tradizionali,  fissata  in  ettari  1.646.000,  e' stata superata, in
quanto  le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.809.013. La
superficie  massima  garantita  per  il  grano  duro  nelle  zone non
tradizionali,  fissata  in ettari 4.000, risulta ugualmente superata,
in  quanto  sono  state  dichiarate  superfici  per ettari 20.718. Il
superamento  delle  predette  superfici  comporta  la  riduzione  del
pagamento  supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e
dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.
    La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso
non   risulta   superata   e,   pertanto,  i  produttori  interessati
riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.