Il  comune  di  Tonadico  (provincia  di  Trento)  ha adottato il
27 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  stabilire  per  l'anno  2003  la  detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma
3,  del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  n.  662/1996, comprese le pertinenze di cui
all'art.  6-bis  del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi
pari all'imposta dovuta per la predetta unita'.
    2.  La  detrazione  di  cui  al  punto 1) e' applicata anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dai soci assegnatari ed
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case  popolari,  mentre  restano  esclusi dall'agevolazione di cui al
punto  1)  gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che
li utilizzano come dimora abituale.
    3.   Di   determinare,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta  comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo
comune nella misura del 6 per mille.
    4. Di determinare per l'anno 2003, ai sensi del punto 2 del comma
53  dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per
mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da
far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni".
    5.  Di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  da applicarsi
sull'abitazione principale nella misura del 4 quattro per mille.
    (Omissis).