IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Forli'
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994;
  Visto  l'accordo  sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di
protocollo  sulla  politica  dei  redditi  e  dell'occupazione  sugli
assetti  contrattuali,  sulle politiche del lavoro e sul sostegno del
sistema produttivo;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista  la  circolare  del Ministero del lavoro - Direzione generale
dei  rapporti  di  lavoro  - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio
1995,  inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi   in   materia   dei   lavori  di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Sentite  le parti sociali interessate nelle riunioni del 20 gennaio
2003  e  dell'11 febbraio  2003  presso  la Direzione provinciale del
lavoro,  le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento
delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto
direttoriale n. 17407 del 19 giugno 2002;
  Esaminate  le  tariffe  determinate nelle altre realta' provinciali
della regione Emilia-Romagna;
  Considerata   la   particolarita'   e   peculiarita'   del  tessuto
socio-economico  produttivo  della  provincia di Forli-Cesena e degli
sviluppi   occupazionali   cosi'   come   risultano   dalle  indagini
congiunturali  predisposte  dalla  Camera  di  commercio, industria e
artigianato provinciale;
  Ritenuto  necessario  rinviare  l'aggiornamento  delle  tariffe per
l'anno  2003  in  base  alle  successive  rilevazioni  degli elementi
aggiuntivi  scaturenti  entro  il  31 dicembre  2003 previo ulteriore
consultazione delle parti sociali;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003  e fino al 31 dicembre 2003, di
rettificare  le  precedenti  tariffe  dei  lavori di facchinaggio che
vengono cosi determinate:
    1.  Tariffe  al  quintale:  le  tariffe precedentemente in vigore
vengono   aumentate  del  6,45%,  applicando  compensi  diversificati
rapportati  alle  diverse tipologie merceologiche (vedere Allegato da
A1 a A5);
    2.  Tariffe  in economia: quando non sia possibile l'applicazione
delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in
economia  con  la  corresponsione  ai  facchini  (riuniti  o  meno in
Carovane, Cooperative ect..) dei seguenti compensi orari:
      dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: Euro 16,50;
      tariffe a cottimo dal 1 gennaio 2003: aumento del 6,45%.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed inviato agli enti interessati.
    Forli', 14 febbraio 2003
                                               Il direttore: Dalmonte