IL COMMISSARIO
(Art.  5  legge  24  febbraio  1992,  n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
   3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)

  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con
la quale il presidente della giunta regionale e' nominato Commissario
delegato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per  superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna
di  Orbetello  ed  in  particolare per provvedere all'approvazione di
interventi   immediati  e  di  urgenza  per  il  conseguimento  delle
finalita' specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;
  Visto  che  il  Commissario delegato si avvale per la realizzazione
dei  predetti  interventi  di  un  soggetto  attuatore, che l'art. 2,
comma 1,  della  citata ordinanza individua nel sindaco del comune di
Orbetello;
  Visto  che  con  ordinanza  DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 e' stato
integrato   l'art.   5   della   precedente  ordinanza  DPC  n.  3198
relativamente   alle  disposizioni  legislative  cui  il  Commissario
delegato  e  il soggetto attuatore possono derogare nello svolgimento
delle proprie attivita';
  Preso  atto  che in base all'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002
il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato
una    commissione    tecnico-scientifica    con   provvedimento   n.
GAB/DEC/072/2002,  composta  tra l'altro di due esperti designati dal
presidente della regione Toscana;
  Visto  che  il  citato  art.  3,  ordinanza n. 3198, prevede che ai
componenti  della  commissione spetti un compenso e un rimborso spese
come  determinato  con  successivo provvedimento ministeriale e che a
tali  oneri  si  provvede  con  le  risorse  assegnate al commissario
delegato;
  Ritenuto  opportuno  disporre, per quanto attiene la partecipazione
degli  esperti  designati  dal presidente della regione Toscana e per
tutta  la  durata  della attuale gestione commissariale, che essa sia
regolata esclusivamente dalle norme vigenti in materia di trattamento
di missione;
  Richiamate  le  deroghe  previste  dall'ordinanza  DPC  n. 3198 del
23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;
                               Ordina:
  1.  Di  stabilire  che  fino  al  termine  della  attuale  gestione
commissariale  (31 dicembre 2002) per la partecipazione degli esperti
della    commissione   tecnico-scientifica   prevista   dall'art.   3
dell'ordinanza  DPC  n.  3198/2002,  designati  dal  presidente della
regione Toscana, sia corrisposto esclusivamente il rimborso spese per
missioni  previsto  dall'ordinamento  regionale  per  la qualifica di
appartenenza.
  2. Di dare atto che detto rimborso grava sulle risorse assegnate al
commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198.
  3. Di comunicare il presente provvedimento al soggetto attuatore al
fine  di  provvedere  alla  liquidazione  dei rimborsi con le risorse
attribuite  in gestione al medesimo in base alle precedenti ordinanze
F/10 e F/16.
  4.  Di  stabilire  che  per  la  liquidazione  suddetta le spese di
missione devono essere debitamente documentate da parte degli esperti
componenti  la  commissione  e  la  relativa  richiesta  deve  essere
trasmessa  al  soggetto  attuatore  il  quale ne dispone il pagamento
previa attestazione del presidente della commissione.
  5.  Di  trasmettere  la  presente  ordinanza  al  presidente  della
commissione tecnico-scientifica, al Dipartimento di protezione civile
e  al  Ministero  dell'ambiente, nonche' di disporne la pubblicazione
per estratto nel BURT.
    Firenze, 20 dicembre 2002
                                     Il Commissario delegato: Martini