IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Curabba Carolina Alejandra Rosalia,
nata  il  7  dicembre 1974 a Rosario (Argentina), cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
"psicologo"  e "psicoterapeuta" di cui e' in possesso, come attestato
dal  "Colegio  de  Psicologos de la Provincia de Santa Fe" in data 26
luglio  2002  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia della
professione di "psicologo" e "psicoterapeuta";
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  psicologa conseguito presso la Universidad Nacional de Rosario in
data 8 agosto 2000;
  Ritenuto  che  la  sig.ra Curabba abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di
servizi   su   indicata,   in  seguito  ad  un  attento  esame  della
documentazione    presentata,   ha   ritenuto   che   la   formazione
accademico-professionale   posseduta   dalla   richiedente   non  sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura
compensativa;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Curabba Carolina Alejandra Rosalia, nata il 7 dicembre
1974  a  Rosario  (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
    Roma, 18 febbraio 2003
                                          Il direttore generale: Mele