IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Catanzaro Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Divisione V n. 39/1997 del 18 marzo 1997; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 11 febbraio 2003; Ritenuto di dover provvedere, Decreta: Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2003 e 2004. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catanzaro, 19 febbraio 2003 Il direttore provinciale: Bruno