IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, recante regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definito "regolamento"; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 settembre 2002, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2002, recante regolamento recante modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' 2 novembre 1999, n. 531; Visto il decreto 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che i contributi in favore dei produttori e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere siano calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera; Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che il Ministro, con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere della commissione per il lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce la misura percentuale del contributo in favore dei produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile, nonche' la misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere; Ritenuto opportuno di dover procedere ad una rideterminazione degli scaglioni di incassi e della somma massima di incasso valutabile e della misura percentuale dei contributi al fine di sostenere e di incentivare maggiori investimenti nella produzione cinematografica nazionale; Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione 25 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' destinata, per l'anno 2002, la somma di euro diciotto milioni settantacinquemilanovecentonovantuno/46, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.