IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001 della Commissione del 9
luglio 2001 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n.
3950/92  del  Consiglio  che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)";
  Considerato  che  ai  fini  di  assicurare, in via continuativa, ai
produttori  di  latte la possibilita' di effettuare le consegne ad un
acquirente   riconosciuto   e'   opportuno   differire  di  sei  mesi
l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali;
  Considerata la necessita' di assicurare l'omogenea applicazione sul
territorio   nazionale   delle   disposizioni   recate  dal  predetto
regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in
equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1.
  2.  Per  tutti  i  tipi  di  formaggio non compresi nell'allegato 1
dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella
regione per i tipi di formaggio interessato.