IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)"; Considerato che ai fini di assicurare, in via continuativa, ai produttori di latte la possibilita' di effettuare le consegne ad un acquirente riconosciuto e' opportuno differire di sei mesi l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali; Considerata la necessita' di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni recate dal predetto regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002; Adotta il seguente decreto: Art. 1. 1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1. 2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 1 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.