IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la nota 25 febbraio 2003 del presidente della regione Veneto;
  Considerato che si e' determinata una grave situazione emergenziale
a  causa  della  congestione del traffico automobilistico e dei mezzi
pesanti  circolanti  sulla  tangenziale  di  Mestre  con  conseguente
superamento  delle  soglie di attenzione dei parametri identificativi
dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalla normativa vigente;
  Considerato  che  tale contesto determina un rilevante pericolo per
la  salute  fisica  e  psichica  dei  cittadini  e  che la situazione
evidenziata  e'  suscettibile  di  ulteriore  aggravamento, anche con
riferimento all'aspetto della sicurezza stradale;
  Considerato,  altresi',  che  l'evidenziata emergenza pregiudica in
grande  misura  la  qualita'  della  vita,  le  relazioni  sociali ed
economiche della collettivita' locale;
  Ritenuto,  quindi,  che  nella  fattispecie ricorrono le condizioni
previste  dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di
emergenza  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,  della  citata legge n.
225/1992,  anche  tenuto  conto  di  quanto  statuito in merito dalla
giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  (sezione  IV, decisione n.
2361/2000);
  Considerato  che  le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati in
via ordinaria non hanno consentito il superamento delle problematiche
attinenti  alla  gravissima  congestione della tangenziale di Mestre,
per  le quali risulta necessario ed urgente predisporre ed attuare un
programma di interventi di emergenza, che consentano un miglioramento
significativo  e  rapido  della  situazione  in  atto  e  favorire il
ripristino delle normali condizioni di vita;
  Tenuto  conto  che  le  misure  e  gli  interventi attuabili in via
ordinaria  non  consentono  di  affrontare  l'emergenza, per cui tale
situazione  di  pericolo  deve  esserefronteggiata con mezzi e poteri
straordinari,  senza  l'adozione  dei quali le condizioni di vita del
cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti di cul all'art. 5, comma 1, della legge
24  febbraio  1992,  n.  225, e' dichiarato, fino al 1 marzo 2004, io
stato  di  emergenza  determinatosi  nel settore del traffico e della
mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi