IL DIRETTORE

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
                              Dispone:
1.  Modalita' di adesione per i ruoli indicati dall'art. 12, comma 2,
                della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  1.1.  E' approvato il modello di cui all'allegato n. 1 del presente
provvedimento, con il quale il competente concessionario del Servizio
nazionale  della  riscossione comunica ai soggetti iscritti nei ruoli
indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che  possono  avvalersi dei benefici previsti da tale disposizione. A
tale   modello   il   concessionario   allega,   precompilandolo  con
l'indicazione delle somme dovute:
    a) un bollettino RAV conforme all'allegato n. 1 del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002,
ovvero;
    b) un bollettino di conto corrente postale premarcato.
  1.2.  I  debitori che ricevono la comunicazione di cui all'allegato
n.  1  del presente provvedimento ed intendono avvalersi dei predetti
benefici:
    a)   entro   il   16  aprile  2003,  consegnano  direttamente  al
concessionario  o  gli  inviano,  a  mezzo  posta  o  via  fax,  tale
comunicazione,  dopo  aver  compilato e sottoscritto la dichiarazione
posta in calce alla stessa;
    b) provvedono al pagamento:
      1)  entro il 16 aprile 2003, di tutte le somme dovute ovvero di
almeno l'80% delle stesse;
      2) entro il 16 aprile 2004, dell'eventuale residuo.
  1.3. Il pagamento puo' essere effettuato:
    a) presso gli sportelli del concessionario, in ogni caso;
    b)  presso  una banca o un ufficio postale, nel caso previsto dal
punto n. 1.1, lettera a);
    c) presso un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1,
lettera b).
  1.4.  I  soggetti  indicati al punto n. 1.1 possono avvalersi della
facolta'  di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002 anche con le
modalita'  stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento e possono
procedere  esclusivamente  con tali modalita' se intendono esercitare
la  citata  facolta' limitatamente ad alcuni degli addebiti segnalati
nella predetta comunicazione.

2. Modalita' di adesione ai benefici previsti dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, per i ruoli consegnati anteriormente al 1 gennaio 1997.
  2.1. Entro il 16 aprile 2003, i soggetti iscritti in ruoli affidati
ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997, che non ricevono la
comunicazione  di  cui  al punto n. 1.1 e che intendono avvalersi dei
benefici  previsti  dall'art.  12,  comma 1,  della legge 27 dicembre
2002,   n.  289,  si  recano  presso  gli  sportelli  del  competente
concessionario   del   Servizio  nazionale  della  riscossione,  dove
provvedono  a  sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello di
cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento e a pagare:
    a) tutte le somme dovute a seguito della definizione,
ovvero;
    b) almeno l'80% delle somme di cui alla lettera a).
  2.2.  Nel  caso  previsto  dal  punto  2.1, lettera b), il debitore
effettua  sempre presso gli sportelli del concessionario, entro il 16
aprile 2004, il pagamento dell'importo residuo.

3. Riversamento delle somme riscosse da parte del concessionario.
  3.1.  Le  somme  riscosse  dai  concessionari ai sensi dell'art. 12
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad eccezione di quelle relative
alle  spese  delle  procedure  esecutive, sono riversate dagli stessi
concessionari, al lordo dell'aggio di loro spettanza, entro i termini
previsti  dall'art.  22,  comma 1,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112, sul capitolo n. 1259 (somme relative alla definizione
dei  carichi  inclusi  in ruoli pregressi emessi da uffici statali ed
affidati  ai  concessionari del Servizio nazionale della riscossione)
del titolo I, categoria II, dell'entrata del bilancio dello Stato.
  3.2.  In  deroga a quanto previsto al punto n. 3.1, i concessionari
riversano  nei termini indicati dallo stesso punto n. 3.1, ma secondo
le  modalita'  ordinarie,  le  somme  riscosse  in  relazione a ruoli
erariali  il cui gettito e' destinato, in tutto o in parte, a regioni
a statuto speciale.
  3.3.  Il  riversamento  previsto  ai punti numeri 3.1 e 3.2 avviene
anche   se  le  somme  riscosse  riguardano  ruoli  per  i  quali  il
concessionario   aveva   provveduto   all'anticipazione   sulla  base
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Motivazioni.
  L'art.  12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede,
relativamente  ad  alcuni  carichi di ruolo pregressi, la facolta' di
estinguere  il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con
il  pagamento,  da  un lato, del 25% dell'importo iscritto a ruolo e,
dall'altro,    dell'intero    ammontare   delle   somme   dovute   al
concessionario  per il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale
effettuazione  di procedure esecutive. Da tali benefici sono escluse,
tuttavia,  le  somme  relative  ai  dazi  doganali  che costituiscono
risorse  proprie dell'Unione europea, che restano dovute per l'intero
ammontare (comma 2-bis).
  Il  pagamento  puo'  essere  effettuato  in due soluzioni, versando
entro  il  15  aprile  2003 almeno l'80% della somma dovuta a seguito
della  definizione  ed  entro  il  30 aprile 2004 l'eventuale importo
residuo.
  Il comma 2 dello stesso art. 12 della legge n. 289/2002 stabilisce,
inoltre,   che,  per  i  ruoli  oggetto  della  definizione  ad  essi
consegnati dopo il 1 gennaio 1997, i concessionari devono informare i
debitori dell'esistenza della facolta' prevista dal comma 1.
  Il  comma 3,  infine,  rinvia  ad  un  provvedimento  del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate l'approvazione dell'atto con il quale e'
possibile   aderire  alla  predetta  sanatoria,  delle  modalita'  di
versamento  delle  somme  dovute,  di  riversamento in tesoreria e di
rendicontazione   di   tali  somme,  di  invio  dei  relativi  flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili.
  Con  il  presente  provvedimento  si  da'  attuazione parziale alla
disposizione  citata,  con  l'approvazione  del  modello dell'atto di
adesione   alla   definizione   agevolata  e  l'individuazione  delle
modalita'  di  adesione alla sanatoria e di riversamento in tesoreria
delle  somme  riscosse  dai  concessionari; la restante disciplina di
attuazione, non essendo di immediata applicazione, verra' dettata con
successivo provvedimento.
  L'art.  1  del  presente provvedimento, al punto n. 1.1, approva il
modello   della   comunicazione   con   la   quale   i  concessionari
(obbligatoriamente per i ruoli consegnati dopo il 1 gennaio 1997 e in
via  facoltativa  per  quelli  antecedenti)  informano i debitori dei
carichi  per  i quali possono avvalersi della definizione agevolata e
degli importi che devono versare ai fini di tale definizione.
  In  questo  caso  (cfr. punti numeri 1.2 e 1.3), l'adesione avviene
mediante  la sottoscrizione della dichiarazione apposta in calce alla
comunicazione  ricevuta  dal  concessionario  e  l'utilizzazione  del
bollettino   di   pagamento   precompilato   allegato   alla   stessa
comunicazione;  tale modello puo' essere un bollettino di c/c postale
premarcato  ovvero  un bollettino RAV, in uso per il versamento delle
somme  iscritte  a  ruolo  a decorrere dal dicembre 1999 e che non e'
stato  previsto  come  unica  opzione  per  le difficolta' che alcuni
concessionari  potrebbero  avere,  negli  stretti tempi di attuazione
stabiliti  dalla  normativa,  ad  associare  la  nuova modulistica di
pagamento  a  ruoli  formati  prima  della  riforma  del  sistema  di
riscossione coattiva.
  Il punto n. 1.4 precisa che i soggetti iscritti in ruoli consegnati
dopo  il  1  gennaio 1997 possono aderire alla sanatoria anche con le
modalita'  previste  al  punto  n. 2.1, a prescindere, percio', dalla
ricezione  della comunicazione inviata dal concessionario, e che sono
obbligati  a  procedere  in  tal  senso  se intendono sanare soltanto
alcuni   degli  addebiti  elencati  nella  comunicazione  stessa;  in
quest'ultima   ipotesi,   infatti,  l'adesione  ed  il  pagamento  si
riferiscono ad importi diversi da quelli indicati nella comunicazione
in parola.
  L'art.  2  del  provvedimento  approva  il modello dell'atto con il
quale  il  debitore  puo'  aderire  alla definizione agevolata di cui
all'art.  12  della  legge  n.  289/2002  per  i  ruoli consegnati ai
concessionari  anteriormente al 1 gennaio 1997 per i quali gli stessi
concessionari,  non  essendovi tenuti, non provvedono all'invio della
comunicazione  prevista  dal  comma 2  dell'art.  12; in tal caso, la
sottoscrizione  della  dichiarazione di adesione alla sanatoria ed il
pagamento  delle  somme  dovute si possono effettuare soltanto presso
gli  sportelli del concessionario, poiche' il debitore non dispone di
un  bollettino  di  pagamento  precompilato  e,  quindi,  non  e'  in
condizione di conoscere preventivamente l'esatto importo da versare.
  L'art.  3  regola  le  modalita'  di  riversamento,  da  parte  dei
concessionari, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge
n.  289/2002  e  stabilisce  che  tale  riversamento  avviene entro i
termini  ordinari previsti per le riscossioni a mezzo ruolo, ma - con
l'eccezione  delle  riscossioni conseguite su ruoli il cui gettito e'
destinato,  in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale - su un
apposito capitolo di bilancio.

Riferimenti normativi dell'atto.
  Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b)).
  Attribuzioni  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
  Disposizioni   relative  alla  definizione  dei  carichi  di  ruolo
pregressi;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).
  Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  pagamento  delle somme
iscritte a ruolo:
    decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze del 28 giugno 1999;
    provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate del 27
febbraio 2002.
  Disposizioni  relative  ai  termini  di  riversamento  delle  somme
iscritte a ruolo riscosse dai concessionari:
    decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 22, comma 1).
    Roma, 28 febbraio 2003
                                                Il direttore: Ferrara