IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Modalita' di adesione per i ruoli indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1.1. E' approvato il modello di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento, con il quale il competente concessionario del Servizio nazionale della riscossione comunica ai soggetti iscritti nei ruoli indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che possono avvalersi dei benefici previsti da tale disposizione. A tale modello il concessionario allega, precompilandolo con l'indicazione delle somme dovute: a) un bollettino RAV conforme all'allegato n. 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002, ovvero; b) un bollettino di conto corrente postale premarcato. 1.2. I debitori che ricevono la comunicazione di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento ed intendono avvalersi dei predetti benefici: a) entro il 16 aprile 2003, consegnano direttamente al concessionario o gli inviano, a mezzo posta o via fax, tale comunicazione, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione posta in calce alla stessa; b) provvedono al pagamento: 1) entro il 16 aprile 2003, di tutte le somme dovute ovvero di almeno l'80% delle stesse; 2) entro il 16 aprile 2004, dell'eventuale residuo. 1.3. Il pagamento puo' essere effettuato: a) presso gli sportelli del concessionario, in ogni caso; b) presso una banca o un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1, lettera a); c) presso un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1, lettera b). 1.4. I soggetti indicati al punto n. 1.1 possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002 anche con le modalita' stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento e possono procedere esclusivamente con tali modalita' se intendono esercitare la citata facolta' limitatamente ad alcuni degli addebiti segnalati nella predetta comunicazione. 2. Modalita' di adesione ai benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i ruoli consegnati anteriormente al 1 gennaio 1997. 2.1. Entro il 16 aprile 2003, i soggetti iscritti in ruoli affidati ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997, che non ricevono la comunicazione di cui al punto n. 1.1 e che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si recano presso gli sportelli del competente concessionario del Servizio nazionale della riscossione, dove provvedono a sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento e a pagare: a) tutte le somme dovute a seguito della definizione, ovvero; b) almeno l'80% delle somme di cui alla lettera a). 2.2. Nel caso previsto dal punto 2.1, lettera b), il debitore effettua sempre presso gli sportelli del concessionario, entro il 16 aprile 2004, il pagamento dell'importo residuo. 3. Riversamento delle somme riscosse da parte del concessionario. 3.1. Le somme riscosse dai concessionari ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad eccezione di quelle relative alle spese delle procedure esecutive, sono riversate dagli stessi concessionari, al lordo dell'aggio di loro spettanza, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sul capitolo n. 1259 (somme relative alla definizione dei carichi inclusi in ruoli pregressi emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione) del titolo I, categoria II, dell'entrata del bilancio dello Stato. 3.2. In deroga a quanto previsto al punto n. 3.1, i concessionari riversano nei termini indicati dallo stesso punto n. 3.1, ma secondo le modalita' ordinarie, le somme riscosse in relazione a ruoli erariali il cui gettito e' destinato, in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale. 3.3. Il riversamento previsto ai punti numeri 3.1 e 3.2 avviene anche se le somme riscosse riguardano ruoli per i quali il concessionario aveva provveduto all'anticipazione sulla base dell'obbligo del non riscosso come riscosso. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede, relativamente ad alcuni carichi di ruolo pregressi, la facolta' di estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento, da un lato, del 25% dell'importo iscritto a ruolo e, dall'altro, dell'intero ammontare delle somme dovute al concessionario per il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale effettuazione di procedure esecutive. Da tali benefici sono escluse, tuttavia, le somme relative ai dazi doganali che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, che restano dovute per l'intero ammontare (comma 2-bis). Il pagamento puo' essere effettuato in due soluzioni, versando entro il 15 aprile 2003 almeno l'80% della somma dovuta a seguito della definizione ed entro il 30 aprile 2004 l'eventuale importo residuo. Il comma 2 dello stesso art. 12 della legge n. 289/2002 stabilisce, inoltre, che, per i ruoli oggetto della definizione ad essi consegnati dopo il 1 gennaio 1997, i concessionari devono informare i debitori dell'esistenza della facolta' prevista dal comma 1. Il comma 3, infine, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dell'atto con il quale e' possibile aderire alla predetta sanatoria, delle modalita' di versamento delle somme dovute, di riversamento in tesoreria e di rendicontazione di tali somme, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili. Con il presente provvedimento si da' attuazione parziale alla disposizione citata, con l'approvazione del modello dell'atto di adesione alla definizione agevolata e l'individuazione delle modalita' di adesione alla sanatoria e di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari; la restante disciplina di attuazione, non essendo di immediata applicazione, verra' dettata con successivo provvedimento. L'art. 1 del presente provvedimento, al punto n. 1.1, approva il modello della comunicazione con la quale i concessionari (obbligatoriamente per i ruoli consegnati dopo il 1 gennaio 1997 e in via facoltativa per quelli antecedenti) informano i debitori dei carichi per i quali possono avvalersi della definizione agevolata e degli importi che devono versare ai fini di tale definizione. In questo caso (cfr. punti numeri 1.2 e 1.3), l'adesione avviene mediante la sottoscrizione della dichiarazione apposta in calce alla comunicazione ricevuta dal concessionario e l'utilizzazione del bollettino di pagamento precompilato allegato alla stessa comunicazione; tale modello puo' essere un bollettino di c/c postale premarcato ovvero un bollettino RAV, in uso per il versamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal dicembre 1999 e che non e' stato previsto come unica opzione per le difficolta' che alcuni concessionari potrebbero avere, negli stretti tempi di attuazione stabiliti dalla normativa, ad associare la nuova modulistica di pagamento a ruoli formati prima della riforma del sistema di riscossione coattiva. Il punto n. 1.4 precisa che i soggetti iscritti in ruoli consegnati dopo il 1 gennaio 1997 possono aderire alla sanatoria anche con le modalita' previste al punto n. 2.1, a prescindere, percio', dalla ricezione della comunicazione inviata dal concessionario, e che sono obbligati a procedere in tal senso se intendono sanare soltanto alcuni degli addebiti elencati nella comunicazione stessa; in quest'ultima ipotesi, infatti, l'adesione ed il pagamento si riferiscono ad importi diversi da quelli indicati nella comunicazione in parola. L'art. 2 del provvedimento approva il modello dell'atto con il quale il debitore puo' aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 12 della legge n. 289/2002 per i ruoli consegnati ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997 per i quali gli stessi concessionari, non essendovi tenuti, non provvedono all'invio della comunicazione prevista dal comma 2 dell'art. 12; in tal caso, la sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla sanatoria ed il pagamento delle somme dovute si possono effettuare soltanto presso gli sportelli del concessionario, poiche' il debitore non dispone di un bollettino di pagamento precompilato e, quindi, non e' in condizione di conoscere preventivamente l'esatto importo da versare. L'art. 3 regola le modalita' di riversamento, da parte dei concessionari, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002 e stabilisce che tale riversamento avviene entro i termini ordinari previsti per le riscossioni a mezzo ruolo, ma - con l'eccezione delle riscossioni conseguite su ruoli il cui gettito e' destinato, in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale - su un apposito capitolo di bilancio. Riferimenti normativi dell'atto. Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b)). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1). Disposizioni relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi; legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12). Disposizioni relative alle modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002. Disposizioni relative ai termini di riversamento delle somme iscritte a ruolo riscosse dai concessionari: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 22, comma 1). Roma, 28 febbraio 2003 Il direttore: Ferrara