IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  testo  unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218 e in particolare l'art. 2,
commi 3 e 5;
  Visto  il  decreto  20 luglio 1988, n. 298 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  656,  di  attuazione  della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
  Viste  le  raccomandazioni  del  Comitato  scientifico  dell'Unione
europea del 27 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  28  settembre 2000, misure integrative di lotta
contro l'influenza aviaria;
  Considerato  che  numerosi  focolai  di  influenza aviaria (virus a
bassa  patogenicita)  sono  stati  segnalati  nei  mesi  di  ottobre,
novembre  e  dicembre  in un'area territoriale limitata delle regioni
Lombardia e Veneto;
  Considerata  la  necessita' di contenere e di eradicare rapidamente
l'infezione,  al  fine  di  prevenire  la  mutazione  del  virus e la
ricomparsa  di  uno stipite virale ad alta patogenicita', che avrebbe
conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;
  Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie
sensibili  nelle zone ad elevata vocazione avicola della provincia di
Verona,  e'  uno  dei  fattori  che,  in  caso  di  influenza aviaria
contribuisce alla diffusione della epizoozia;
  Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
  Ritenuto  necessario  integrare  le  disposizioni vigenti con nuove
misure  di lotta, quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti
infetti  da  virus  a bassa patogenicita', degli allevamenti sospetti
d'infezione  e  di  contaminazione,  nonche',  in  aree  territoriali
definite,  degli  animali  sani  recettivi,  al  fine di ottenere una
rarefazione  delle  specie  sensibili  presenti in aree a rischio per
l'elevata densita' di animali allevati;
  Ritenuto   che  l'effettuazione  delle  azioni  di  eradicazione  e
depopolamento   e'   garantita   anche   attraverso  l'erogazione  di
indennizzi agli allevatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza
aviaria  presenti  nei  comuni  elencati  in  allegato sono abbattuti
nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani
regionali,  che  stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi
in cui dette operazioni devono essere concluse.
  2.  Ai  proprietari  degli  animali  abbattuti  di  cui al comma 1,
spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a
cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la
vendita delle carni.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105