IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia delle dogane

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato
direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
deliberato  dal  comitato  direttivo il 5 dicembre 2000, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
reso  esecutive,  a  decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  16  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, come
modificato ed integrato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n. 27, ed in particolare il comma 4, che prevede la fissazione
di  modalita' per la presentazione della domanda di definizione delle
liti fiscali pendenti;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla individuazione delle
predette modalita';

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:

  1.  Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente, in cui e'
parte l'Agenzia delle dogane, e' presentata, entro il 21 aprile 2003,
una  distinta  domanda in carta libera secondo l'allegato modello che
costituisce  parte  integrante  della  presente determinazione. Detta
domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo
raccomandata  postale  all'ufficio  dell'Agenzia  delle dogane che ha
emesso l'atto impugnato.
  2.  Il  modello  e' disponibile presso qualunque ufficio periferico
dell'Agenzia delle dogane.
  3.  Alla  domanda  deve  essere  allegata  copia  dell'attestato di
versamento  di  quanto  dovuto  per la definizione della lite fiscale
ovvero,  nel  caso  di  rateizzazione, dell'importo della prima rata.
Deve  essere  altresi'  allegata  copia degli attestati di versamento
delle  somme  eventualmente  dovute  per  effetto  delle disposizioni
vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 marzo 2003
                                                Il direttore: Guaiana