IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visti  i  propri decreti del 6 febbraio 2003 che hanno disposto per
il  14  febbraio  2003  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novanta e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo
base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante  dall'asta  relativa  all'emissione  dei buoni
ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2003;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni del Tesoro del 14 febbraio 2003 il prezzo
medio  ponderato  e'  risultato  pari a 99,375 per i B.O.T. a novanta
giorni e a 97,594 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2003,  ammonta  a  Euro 20.328.545,51 per i
titoli  a novanta giorni con scadenza 15 maggio 2003; quella gravante
sul   corrispondente   capitolo,   per   l'anno   2004,   ammonta   a
Euro 180.441.209,04  per  i titoli a trecentosessantasette giorni con
scadenza il 16 febbraio 2004.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e'  risultato  pari a 99,133 per i
B.O.T.   a   novanta   giorni   e   a   96,636   per   i   B.O.T.   a
trecentosessantasette giorni.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata