IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici; Visto il proprio decreto 23 dicembre 2002, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversita', delle strutture e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2003; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata; Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato); Visti i prezzi di mercato forniti dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2000-2002; Ritenuto di adottare la media dei prezzi di mercato del triennio 2001-2003 forniti dall'ISMEA, quali prezzi massimi per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2003; Visto il proprio decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002 con il quale, sulla base delle indicazioni delle regioni sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture aziendali serre, per le colture protette; Ritenuto di confermare i prezzi unitari delle strutture - serre, gia' stabiliti con il richiamato decreto 29 marzo 2002; Decreta: 1. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole individuate con decreto 23 dicembre 2002, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2003, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e tenendo conto delle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi. 3. Per i prodotti non riconducibili a quelli elencati, puo' essere applicato il prezzo della categoria similare. 4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente. 5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "produzione biologica". 6. Sono confermati i prezzi unitari massimi stabiliti con il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture aziendali-serre. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno