IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13  novembre  2002,  n.  256, concernente interventi urgenti a
favore   del   comparto   agricolo   colpito  da  eccezionali  eventi
atmosferici;
  Visto  il  proprio  decreto 23 dicembre 2002, di individuazione per
aree  omogenee,  delle  colture  delle  avversita', delle strutture e
delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2003;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   e   integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto,  in  particolare,  il comma 3, dell'art. 127, della medesima
legge  n.  388/2000,  che  prevede la individuazione dei valori delle
produzioni  assicurabili  con  polizze  agevolate,  con  decreto  del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi
di  mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi,
ricerca e informazioni sul mercato);
  Visti  i  prezzi  di  mercato  forniti  dall'ISMEA,  rilevati  alla
produzione nel triennio 2000-2002;
  Ritenuto  di  adottare  la media dei prezzi di mercato del triennio
2001-2003   forniti   dall'ISMEA,   quali   prezzi   massimi  per  la
determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2003;
  Visto  il  proprio decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 100 del
30 aprile  2002  con  il  quale,  sulla  base delle indicazioni delle
regioni  sono  stati  stabiliti  i  prezzi  unitari  massimi  per  la
determinazione  dei  valori  assicurabili  al mercato agevolato delle
strutture aziendali serre, per le colture protette;
  Ritenuto  di  confermare  i prezzi unitari delle strutture - serre,
gia' stabiliti con il richiamato decreto 29 marzo 2002;
                              Decreta:
  1.   I   prezzi   unitari  di  mercato  delle  produzioni  agricole
individuate  con  decreto 23 dicembre 2002, per la determinazione dei
valori   assicurabili  al  mercato  agevolato  nell'anno  2003,  sono
riportati  nell'allegato  elenco che fa parte integrante del presente
decreto.
  2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o
gruppo  di  prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono
essere  considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di
stipula  delle  polizze,  le  parti  contraenti  possono convenire di
applicare importi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative
e  tenendo  conto  delle  condizioni  locali  di mercato dei prodotti
stessi.
  3.  Per i prodotti non riconducibili a quelli elencati, puo' essere
applicato il prezzo della categoria similare.
  4.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente
varieta',  puo'  essere  maggiorato  fino a Euro 7,75 il quintale. Al
certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di
coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della
regione territorialmente competente.
  5.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il
corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche
ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere
maggiorato  fino  al  20  per  cento.  In tale caso al certificato di
polizza  deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo
preposto  per  le successive verifiche della regione territorialmente
competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura
"produzione biologica".
  6.  Sono  confermati  i  prezzi  unitari  massimi  stabiliti con il
decreto  29  marzo  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002, per
la  determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle
strutture aziendali-serre.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Alemanno