IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  8 luglio  1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero  dell'ambiente,  ed  in  particolare l'art. 5, comma 2, che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro  delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della stessa;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4,
comma  1,  che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente,  del  Parco nazionale della Sila, sentita la regione e
previa consultazione delle province e dei comuni interessati, nonche'
l'art. 4, comma 6, che prevede l'affidamento all'Ente parco nazionale
della  Sila  della  gestione  dei territori attualmente ricadenti nel
Parco  nazionale  della  Calabria, con l'esclusione di quelli facenti
parte  del  Parco  nazionale  dell'Aspromonte, nonche' la gestione di
altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo
del Parco stesso;
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  che,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo  1997,  n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  dispone  che  l'individuazione,  l'istituzione  e la
disciplina  generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
  Visto  l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito  dall'art.  2,  comma  23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate
d'intesa con le regioni;
  Vista  la  legge  2 aprile  1968,  n. 503, di istituzione del Parco
nazionale della Calabria;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in
data 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del
7 aprile  1979,  di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria
ed i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20
giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio
1983  e  8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 1986, di ampliamento;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in
data  13  luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
12  agosto  1977,  di  costituzione  delle  riserve  naturali statali
biogenetiche   "Gallopane",   "Golia  Corvo",  "Tasso-Camigliatello",
"Poverella-Villaggio          Mancuso",         "Coturelle-Piccione",
"Gariglione-Pisarello",   "Macchia   della   Giumenta-S.  Salvatore",
"Trenta Coste";
  Visto il decreto del Ministro deIl'ambiente 21 luglio 1987, n. 426,
di  istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica "I
Giganti della Sila";
  Vista  l'istruttoria  per  l'istituzione  del Parco nazionale della
Sila   svolta   dal   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  nel  cui  ambito  e'  intervenuta la consultazione delle
province e dei comuni interessati;
  Visto  il  parere  favorevole  all'istituzione  del Parco nazionale
della  Sila  espresso  dalla  Conferenza  unificata  nella seduta del
20 giugno 2002;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Calabria n.
2796 del 18 settembre 1989;
  Acquisita  l'intesa  con  la regione Calabria ai sensi dell'art. 2,
comma  23,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, espressa con la
deliberazione della giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due
aree  denominate  "Sila  Grande" e "Sila Piccola" del Parco nazionale
della Calabria che contestualmente cessa di esistere.
  2.   E'   istituito  l'Ente  parco  nazionale  della  Sila  che  ha
personalita'  di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3. All'Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni
di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella
tabella IV ad essa allegata.
  4.  Il  territorio del Parco nazionale della Sila e' delimitato, in
via  definitiva,  dalla perimetrazione riportata nella cartografia in
scala  1:50.000,  allegata  al presente decreto del quale costituisce
parte  integrante,  e  depositata  in  originale  presso il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e, in copia conforme,
presso la regione Calabria e presso la sede dell'Ente parco nazionale
della Sila.
  5.   Nel   territorio   del   Parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  e fino alla data di entrata in
vigore  del Piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  come  modificato  dall'art. 2, comma 30, della legge
9 dicembre  1998,  n.  426,  si applica direttamente la disciplina di
tutela  riportata  nell'allegato  A  al  presente  decreto  del quale
costituisce  parte  integrante.  Il  Piano del parco, nell'ambito dei
compiti  e  fini assegnati dalla legge citata, terra' conto di quanto
stabilito nel presente decreto.
  6.  All'Ente  parco nazionale della Sila viene affidata la gestione
delle  seguenti riserve naturali statali: "Gallopane", "Golia Corvo",
"Tasso-Camigliatello",         "Poverella-Villaggio         Mancuso",
"Coturelle-Piccione",    "Gariglione-Pisarello",    "Macchia    della
Giumenta-S. Salvatore", "Trenta Coste", "I Giganti della Sila", salvo
eventuali successive modifiche di legge.
  7.  La  pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del consiglio
direttivo  osservate  le  procedure  di  cui  all'art.  6 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.