IL CAPO
             del Dipartimento per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici

  Visto   il   nuovo   codice  della  strada  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992 e successive modifiche;
  Visto  l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada
che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
  Visto   l'art.  203,  comma  2,  lettera  ii)  del  regolamento  di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada  che
attribuisce  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti la
facolta'  di  riconoscere  nuove  tipologie  di autoveicoli dotati di
attrezzature idonee per l'uso speciale;
  Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla
circolazione  degli  autoveicoli  per  uso speciale, destinati ad uso
esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Classificazione  degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso
           esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale
  Gli  autoveicoli  per  uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei
corpi  o  servizi  di polizia locale, rientrano nella categoria degli
autoveicoli  definita  all'art.  54,  comma  1,  lettera g) del nuovo
codice  della  strada,  quali  "autoveicoli  per  uso  speciale della
polizia  locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature
e  apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo
e  finalizzate  allo  svolgimento  dei compiti d'istituto dei corpi o
servizi di polizia locale.