IL CAPO del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche; Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale; Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale; Decreta: Art. 1. Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.