L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art. 182-bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4; Visto il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private"; Vista la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri"; Vista la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1; Considerata l'opportunita' di predisporre una modifica dell'Informativa economica di sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore; Considerato che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi; Considerata l'opportunita' di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessita' di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri; Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive; Vista la proposta del direttore del Dipartimento vigilanza e controllo; Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano; Delibera: Art. 1. Soggetti 1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente deliberazione. 2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione.