L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

    Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;
    Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 9;
    Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art.
182-bis,  introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248
recante nuove norme in materia di diritto di autore;
    Vista  la  legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina
del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e  privato  e  successive
modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;
    Visto   il   decreto   del   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del
foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private";
    Vista la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento
per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri";
    Vista la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento
concernente  la  diffusione  via  satellite  e  via cavo di programmi
televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed,
in particolare, l'art. 10, comma 1;
    Considerata    l'opportunita'   di   predisporre   una   modifica
dell'Informativa  economica  di sistema finalizzata alla verifica del
rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore;
    Considerato  che  occorre approvare il modello di registro su cui
le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati
relativi ai programmi trasmessi;
    Considerata   l'opportunita'  di  differenziare  gli  adempimenti
relativi  alla  tenuta  del  registro dei programmi in relazione agli
obblighi  di  programmazione  previsti  dalla  normativa vigente e la
necessita'  di  armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti
televisive   satellitari  e  via  cavo  con  quelle  delle  emittenti
televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;
    Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive;
  Vista  la  proposta  del  direttore  del  Dipartimento  vigilanza e
controllo;
    Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                              Soggetti

    1.  Il  registro  dei  programmi, per le emittenti televisive che
diffondono  via  satellite  o  distribuiscono in ambito nazionale via
cavo  i  programmi  e  per  le emittenti televisive che trasmettono i
programmi  su  frequenze  terrestri  in ambito nazionale, deve essere
composto  di  fogli  conformi  al  modello  A  allegato alla presente
deliberazione.
    2.  Il  registro  dei  programmi, per le emittenti televisive che
trasmettono  su  frequenze  terrestri in ambito locale e radiofoniche
deve  essere  composto  di  fogli conformi al modello B allegato alla
presente deliberazione.