L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni
ed     integrazioni,     sull'assicurazione     obbligatoria    della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n.  973  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   di  attuazione  della  direttiva
92/49/CEE    in    materia    di    assicurazione   diretta   diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto   il   decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  di
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Vista  la  legge  26  maggio  2000,  n.  137,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70, recante
disposizioni    urgenti    per    il    contenimento   delle   spinte
inflazionistiche,  ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che ha
istituito  presso  l'ISVAP  una  banca  dati dei sinistri dei veicoli
immatricolati  in  Italia  allo  scopo  di  rendere  piu' efficace la
prevenzione  e  il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
  Vista  la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia
di  apertura e regolazione dei mercati, che ha integrato e modificato
la legge 26 maggio 2000, n. 137, ed in particolare l'art. 2 commi 4 e
5,  che attribuisce all'ISVAP i compiti di stabilire sia le procedure
e le modalita' di funzionamento della banca dati, sia le modalita' di
accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri, per lo
svolgimento  delle  funzioni  di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  21  dicembre  2000,  n. 1764, come
modificato  dal  provvedimento  ISVAP  15 marzo 2002, n. 2065, con il
quale sono stati specificati il contenuto, l'ambito e le modalita' di
acquisizione dei dati;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di
trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici;
  Ritenuto  che,  per  le  rilevanti  finalita' di interesse pubblico
perseguite con l'istituzione presso l'ISVAP della suddetta banca dati
ed  espressamente  previste dall'art. 2, comma 5-quater, della citata
legge  n.  137  del  2000,  si  rende  necessaria  la  rilevazione di
informazioni  relative  anche a sinistri con danni alle persone e, in
particolare,  il trattamento di alcuni tipi di dati idonei a rivelare
lo  stato  di  salute  delle  persone fisiche coinvolte nei sinistri,
relativi   all'indicazione   delle   zone  anatomiche  delle  lesioni
personali  subite  e  delle  percentuali  di  invalidita'  permanente
causata dai sinistri;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  22, commi 3 e 3-bis, della
citata   legge   n.   675/1996,  con  il  presente  provvedimento  si
identificano  e  si  rendono  pubblici  i tipi di dati sensibili e di
operazioni   del   relativo  trattamento  strettamente  pertinenti  e
necessari  in  rapporto  alle  finalita'  della menzionata banca dati
istituita presso l'ISVAP;
  Sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati personali che ha
espresso parere positivo sul contenuto del presente provvedimento;

                                Emana
                     il seguente provvedimento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente provvedimento, si intende per:
    a) "legge":  la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, e successive
integrazioni e modificazioni;
    b) "provvedimento  n.  1764":  il provvedimento ISVAP 21 dicembre
2000, n. 1764 e successive modificazioni;
    c) "imprese":  le  imprese di assicurazione di cui all'art. l del
provvedimento n. 1764;
    d) "sinistri": i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore immatricolati in Italia;
    e) "banca   dati   sinistri":  l'archivio  elettronico  dei  dati
relativi  ai sinistri comunicati dalle imprese all'ISVAP, accessibile
ai sensi dell'art., 2, comma 5-quater, della legge;
    f) "comunicazioni": le trasmissioni periodiche all'ISVAP dei dati
relativi  ai  sinistri  da  parte delle imprese, secondo le modalita'
indicate dal provvedimento n. 1764;
    g) "controlli di conformita' tecnica": i controlli logico-formali
effettuati    sulle   comunicazioni   delle   imprese   prima   della
registrazione  dei  dati,  effettuati  secondo  le modalita' tecniche
indicate nel provvedimento n. 1764;
    h) "soggetti autorizzati": le imprese, gli organi giudiziari e di
polizia  giudiziaria  che,  in base alla legge, possono accedere alla
banca dati sinistri;
    i) "soggetti  abilitati":  le  persone  fisiche  incaricate dalle
imprese  abilitate  ad  accedere  ai dati registrati nella banca dati
sinistri;
    j) "liquidazione": la conclusione del procedimento, curato da una
impresa,   di   accertamento,  liquidazione  e  pagamento  dei  danni
derivanti da un sinistro.