IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  "Servizio Certificazione Qualita' Asiago Srl -
Certi  Asiago",  con  decreto  del 27 luglio 1999, e' stata prorogata
fino all'8 marzo 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  "Asiago"  allo  schema  tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  1 marzo 2002,
protocollo n. 61082;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta "Asiago";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Servizio  Certificazione  Qualita'  Asiago  Srl - Certi Asiago", con
sede  in  Vicenza, Corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
"Asiago"  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  CE n.
1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002
e 20 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dall'8 marzo 2003.