IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il
14 ottobre  1966,  cittadino  albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale
albanese  di  "Inxhinier  mekanik per makineri" conseguito nel luglio
1990   presso   l'Universita'   di  Tirana  "Enver  Hoxha",  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 19 settembre 2002 e del 29 novembre 2002;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  "ingegnere"  -  sezione  A settore industriale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato, rinnovato dalla Questura di Bolzano in data
7 marzo 2001 valido fino al 6 marzo 2005;
                              Decreta:
  Al  sig.  Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966,
cittadino    albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.
    Roma, 7 marzo 2003
                                          Il direttore generale: Mele