IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                            d'intesa con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della Pubblica sicurezza

  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
  Visto  l'art.  38,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come novellato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Considerato che il citato art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, prevede che i produttori e gli importatori approntano,
per  ogni  apparecchio  e  congegno  oggetto della richiesta di nulla
osta,  una  scheda  esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative   alla  memoria,  delle  modalita'  di  funzionamento  e  di
distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi  di sicurezza, propri di
ciascun apparecchio e congegno;
  Ritenuto  di dover preliminarmente disciplinare gli apparecchi ed i
congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
Pubblica  sicurezza,  in  ragione  della diffusa presenza sul mercato
degli apparecchi e congegni stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Ambito di applicazione del decreto e definizioni

  1.  Il  presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste
dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2. Ai fini del presente decreto, si intendono:
    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,
realizzando  un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte, apparecchi e
congegni  automatici,  semiautomatici od elettronici, da divertimento
ed  intrattenimento,  pronti  per  essere  impiegati  nel  territorio
nazionale;
    b) per  importatore,  colui  che immette in libera pratica ovvero
comunque   introduce   nel   territorio  nazionale,  per  essere  ivi
impiegati,   apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  od
elettronici,  da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro
parte;  e'  assimilato all'importatore l'operatore estero che immette
in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale,
per   essere   ivi   impiegati,  apparecchi  e  congegni  automatici,
semiautomatici  od  elettronici,  da divertimento ed intrattenimento,
finiti  in  ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o
piu'  sedi  secondarie  con  rappresentanza  stabile  a  norma  degli
articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art.
2508);
    c) per utente, il giocatore;
    d) per  apparecchio  o  congegno,  il  complesso  di  dispositivi
destinati  al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna,
di  eventuali  periferiche  di  gioco, del dispositivo di inserimento
delle  monete,  dei  componenti,  programmi  e  schede  di gioco, dei
circuiti elettronici, nonche' dei dispositivi di rilascio all'esterno
di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
    e) per   intrattenimento,  l'insieme  delle  modalita'  di  gioco
previste  dall'apparecchio  o  congegno  nelle  quali  si richiede la
partecipazione  attiva  dell'utente  per l'evoluzione dei gioco ed il
conseguimento del risultato;
    f) per  abilita',  la  capacita' - fisica, mentale o strategica -
richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
    g) per  alea  o  elemento  aleatorio,  gli elementi incidenti sul
risultato  del  gioco  dipendenti  da  fattori  casuali,  determinati
dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
    h) per  preponderanza  dell'abilita' o del trattenimento rispetto
all'elemento  aleatorio,  la  possibilita'  dell'utente  di superare,
nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilita'
od   attiva  partecipazione,  gli  elementi  aleatori  incidenti  sul
risultato del gioco;
    i) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in  euro di
ciascuna singola e autonoma sessione di gioco;
    j) per    immodificabilita',    la    non   modificabilita'   ne'
alterabilita',  tranne  nei casi previsti dal presente decreto, delle
caratteristiche  tecniche  e  delle  modalita'  di funzionamento e di
distribuzione   dei   premi   per   le   quali   e'   stata   fornita
autocertificazione   di   conformita'   alle  prescrizioni  stabilite
dall'art.  110,  comma  7,  del  testo  unico delle leggi di Pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come modificato dall'art. 22 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
    k) per  manomissione,  l'alterazione o il danneggiamento di uno o
piu'  dei  dispositivi  di  funzionamento  destinati al gioco od alla
distribuzione dei premi;
    l) per  manutenzione  straordinaria,  gli  interventi necessari a
ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparato o congegno, le
relative  modalita'  di funzionamento nonche' quelle di distribuzione
dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale e' stata fornita
autocertificazione   di   conformita'   alle  prescrizioni  stabilite
dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
    m) per  manutenzione  ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.