IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto   l'art.   161,   comma   1,   del   testo  unico  della  legge
sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, il quale prevede che gli enti
locali  redigano  apposita  certificazione  sui  principali  dati del
bilancio  di  previsione,  con  modalita' da fissarsi con decreto del
Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna
(U.N.C.E.M.);
Visto  l'art.  2,  comma 1, del citato testo unico il quale considera
ente locale anche l'unione di comuni;
Visto  l'art.  151,  comma  1,  del  citato  testo unico nel quale e'
stabilito  che  gli  enti  locali  deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto  il  decreto  ministeriale del 19 dicembre 2002 con il quale il
termine  per  l'approvazione del bilancio di previsione 2003 e' stato
rinviato al 31 marzo 2003;
Visto  l'art.  165  del  citato  testo  unico  recante "Struttura del
bilancio";
Visto  l'art.  172  del citato testo unico recante "Altri allegati al
bilancio  di  previsione" il quale prevede alla lettera f) la tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Considerata  la necessita' di rinviare la presentazione della tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale,  prevista dalle disposizioni vigenti in materia, poiche'
non  e' stato ancora approvato il decreto di definizione dei suddetti
parametri;
Considerata   la   necessita'   di   fissare   le   modalita'   della
certificazione  relativa  al  bilancio  di  previsione dell'anno 2003
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
Ritenuto  necessario  ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione
dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un
sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto
delle  modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione
2003;
Sentite  l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle
province  d'Italia  e  l'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti
della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni
devono  predisporre  e  presentare  un  certificato  di  bilancio  di
previsione  2003 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3, 4 e 5. Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
2.  I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni
sono  tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su
supporto  magnetico  (floppy  disk)  oltre  che in stampa originale e
quattro  copie  autenticate,  entro  il  30 maggio 2003 ai competenti
uffici  territoriali del Governo, alla presidenza della regione della
Valle  d'Aosta,  per  gli  enti  locali  di  quella  regione,  ed  al
commissariato  del  Governo  competente  per  gli  enti  locali delle
province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette
una copia cartacea alla regione.
3.  Gli  uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di
Bolzano  e  Trento  provvedono ad inviare l'originale dei certificati
cartacei  al  Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei
conti   -   Sezione  enti  locali,  all'I.S.T.A.T.  ed  all'A.N.C.I.,
all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.  a  seconda  della  tipologia  di ente
locale.
4.   All'originale   del   certificato   che  sara'  successiva  cura
dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia
degli  archivi  da  cui  e' stata originata la stampa degli originali
stessi,  con  l'indicazione  in  etichetta  del nome dell'ente, della
provincia e del certificato di bilancio preventivo.