IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
   Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
   Visto  l'art.  10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146  del  1998,  integrata  e  modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
   Visti  i  decreti  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate   23   ottobre   2000   e   13   dicembre  2000,  concernenti
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
   Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
   Visto  il  decreto  del  direttore generale del Dipartimento delle
entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo  2002,  concernente i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita;
   Acquisito  il parere della predetta commissione di esperti in data
13 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
   1.  Sono  approvati,  in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
   a)  Studio di settore SD 17 U - Fabbricazione di altri prodotti in
gomma, codice attivita' 25.13.0; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi
e   profilati   in   materie  plastiche,  codice  attivita'  25.21.0;
Fabbricazione  di  imballaggi  in materie plastiche, codice attivita'
25.22.0; Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia, codice
attivita'   25.23.0;  Fabbricazione  di  altri  articoli  in  materie
plastiche, codice attivita' 25.24.0;
   b)  Studio  di  settore  SD  30 U - Recupero e preparazione per il
riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attivita' 37.10.0;
Recupero  e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per
la  produzione  di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice
attivita'  37.20.1;  Recupero  e  preparazione per il riciclaggio dei
rifiuti  solidi  urbani,  industriali  e  biomasse,  codice attivita'
37.20.2;
   c)  Studio di settore SD 31 U - Fabbricazione di saponi, detersivi
e  detergenti  e  di  agenti  organici tensioattivi, codice attivita'
24.51.1;  Fabbricazione  di  specialita' chimiche per uso domestico e
per  manutenzione, codice attivita' 24.51.2; Fabbricazione di profumi
e  prodotti  per  toletta, codice attivita' 24.52.0; Fabbricazione di
oli essenziali, codice attivita' 24.63.0.
   2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
   - 1, per lo studio di settore SD 17 U;
   - 2, per lo studio di settore SD 30 U;
   - 3, per lo studio di settore SD 31 U;
   3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   4.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per  la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
   5.  Gli  studi  di  settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2002.