Il  comune  di  Gandellino  (provincia di Bergamo) ha adottato il
28 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis)
    I.  Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1° gennaio 2003, come
segue:
    1) aliquota ridotta, da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
sei per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto  che  non  le utilizza come abitazione principale: sette per
mille;
    3)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: sette per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: sette
per mille;
    5)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: sei per
mille;
      5.2.  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: sei per mille;
      (Omissis);
    6)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari che eseguono
interventi volti:
      a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:
sei per mille;
      b)   al   recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: .... (....) per mille;
      c)  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: sei per mille;
      d) all'utilizzo di sottotetti: sei per mille;
    da  applicare  limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    7)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: sette per mille;
    8)  aliquota  agevolata speciale del sei per mille, per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998;
    9)  aliquota  speciale  del sette per mille, per gli immobili non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
    II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non
superiore   a   .............   anni,  l'aliquota  per  i  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  o
l'alienazione   di  beni.  Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata
l'impresa  deve  effettuare  immediata  dichiarazione al comune della
data  di  ultimazione  della costruzione, con avviso che la stessa e'
destinata   alla   vendita.  Entro  quindici  giorni  dalla  cessione
dell'immobile  l'impresa  deve  comunicare  al comune i dati relativi
agli  acquirenti  e  la  data del contratto. L'aliquota stabilita dal
presente   capo   e'   applicata  dalla  data  di  ultimazione  della
costruzione a quella del contratto di vendita;
    III.   di   stabilire   che   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, euro 103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica, Per la determinazione dell'imposta dovuta per
le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
      a)  l'importo  di  euro  103,29 di cui sopra sia elevato a euro
.............   (..........)   ,e   comunque   non   oltre  l'importo
dell'imposta dovuta;
      b)      sia     applicata     l'ulteriore     riduzione     del
........................ (...............) per cento.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari.
    (Omissis).