Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  "Azomyr"  -  desloratadina  -  autorizzata  con procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/100/157/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;
      EU/1/100/157/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;
      EU/1/100/157/016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;
      EU/1/100/157/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;
      EU/1/100/157/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;
      EU/1/100/157/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;
      EU/1/100/157/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;
      EU/1/100/157/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale;
    Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 16 aprile 2002
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Azomyr desloratadina";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE";
  Visto  l'art.  3  della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
  Visto  il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Azomyr desloratadina"
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale AZOMYR DESLORATADINA nelle confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
    0,5  mg/ml  sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale A.I.C. 035203140/E
(in base 10) - 11LB24 (in base 32);
    0,5  mg/ml  sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale A.I.C. 035203153/E
(in base 10) - 11LB2K (in base 32);
    0,5  mg/ml  sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale A.I.C. 035203165/E
(in base 10) - 11LB2X (in base 32);
    0,5  mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale A.I.C. 035203177/E
(in base 10) - 11LB39 (in base 32);
    0,5  mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale A.I.C. 035203189/E
(in base 10) - 11LB3P (in base 32);
    0,5  mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale A.I.C. 035203191/E
(in base 10) - 11LB3R (in base 32);
    0,5  mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale A.I.C. 035203203/E
(in base 10) - 11LB43 (in base 32);
    0,5  mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale A.I.C. 035203215/E
(in base 10) - 11LB4H (in base 32).