Il  comune di Cesenatico (provincia di Forli-Cesena) ha adottato,
il   17 dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di   determinare   per   il  comune  di  Cesenatico  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle seguenti
misure, rapportate ai valori degli immobili:
      5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa  adibita  a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le
unita'  immobiliari  indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta
comunale  sugli  immobili  approvato con delibera di consiglio n. 138
del  20 novembre  1998,  nonche'  per  unita'  immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale  e  per  le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge,
parenti fino al 3o grado o affini fino al 2o grado;
      7  per  mille  per gli alloggi non locati e le unita' abitative
diverse  dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi
da quelli indicati nel punto precedente;
      6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
    di  approvare,  per  l'anno  2003, la maggiore detrazione, pari a
Euro 154,94,  prevista  per  l'abitazione  principale, in relazione a
categorie  di soggetti in condizioni di particolare disagio economico
e  sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera A);
    di  dare  atto del rispetto della condizione prevista dall'art. 4
del   decreto-legge   n.   437/1996,   convertito   in   legge,   con
modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n.
556,  essendo  il gettito complessivo previsto almeno pari all'ultimo
gettito realizzato.
    (Omissis).
    Allegato  alla  deliberazione  della  giunta  comunale n. 345 del
17 dicembre 2002.
             IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2003
    Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da
Euro  103,29  a  Euro  154,94  rapportate  ad unita' immobiliare, per
categorie  di soggetti in situazione di particolare disagio economico
o   sociale,   come  previsto  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:
      Caso  A:  soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, che
vive  solo;  in  possesso nell'anno 2002 di solo reddito da pensione,
oltre  quello  dell'unita'  abitativa,  non superiore a Euro 7.230,40
lordi.
      Caso  B:  soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, con
coniuge;  con  reddito del nucleo familiare nell'anno 2002 costituito
da  soli  redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di
importo complessivo non superiore a Euro 10.845,59 lordi.
      Caso  C:  soggetto  passivo titolare di pensione di invalidita'
civile,  non  titolare  di  redditi  di  lavoro  proprio; con reddito
complessivo  lordo  del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore
ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.
      Caso  D:  soggetto  passivo appartenente a nucleo familiare ove
sono  presenti  2  figli  di  eta'  inferiore  a 18 anni; con reddito
complessivo  lordo  del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore
ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.
      Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno
5  componenti;  con  reddito  complessivo  lordo del nucleo familiare
nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni
componente il nucleo stesso.
    I  sopra  indicati requisiti devono essere posseduti al 1 gennaio
2003 per dare diritto alla maggiore detrazione I.C.I.
    Ogni  soggetto  passivo  avente  diritto alla maggiore detrazione
potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta.
    Dovra'  produrre  al  servizio tributi apposita dichiarazione del
possesso dei requisiti richiesti, entro il termine di pagamento della
prima   rata   d'imposta   per  l'anno  2003;  l'ufficio  provvedera'
successivamente  alle  verifiche,  riservandosi  di richiedere dati e
documenti qualora lo ritenga necessario.
    In  caso  di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la
suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.