Il  comune  di  Pieranica  (provincia  di Cremona) ha adottato il
31 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    I)   Di   confermare   le   seguenti   norme   ordinamentali  per
l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli immobili, in
questo  comune,  con  effetto  dal  1 gennaio 2003, gia' previste per
l'anno 2002:
      1)  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
cinque 5 per mille;
      2)  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 5 per mille;
      3)  aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
      4)  aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5  %;
      5)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.
    II)   Di   dare  atto  che,  per  la  determinazione  della  base
imponibile,  si  tiene  conto  di  quanto  stabilito  dall'art. 5 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi  48, 51 e 52,
lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    III)  Di  determinare  che  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997
e  successive  modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare
la  data  dell'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile e
comunque  inutilizzabile  l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente.
    IV)   Di   determinare  che  sull'imposta,  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica. La detrazione per abitazione principale viene
elevata  ad  Euro 154,94 per i soli residenti ultra settantacinquenni
con  reddito  annuo lordo non superiore ad Euro 9.296,22 se singoli o
ad Euro 12.911,42 se coniugati o con familiari a carico.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di priorita', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    V)  Di  precisare  che  viene considerata direttamente adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).