Il  comune  di Pavia di Udine (provincia di Udine) ha adottato il
30 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I., imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata
nell'anno 2002.
    (Omissis).
    3.  Di  dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo si detraggono Euro 103,29
annui,  ai  sensi e con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 8
del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
    4. Di confermare, anche per il 2003, la detrazione di Euro 154,94
dall'imposta  dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale di
proprieta' per ultrasessantacinquenni, solo nei seguenti casi:
      a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale;
      b) coniugi, entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a
condizione  che  occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza
di altre persone a carico prive di alcun reddito.
    4.  Per l'anno 2003 non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle
unita'  immobiliari  indicate  al  comma  4  dell'articolo citato nel
presente capoverso.
    (Omissis).