IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Ad  opera  di  diverse  amministrazioni  sono  pervenute  a  questa
Autorita' numerose richieste di parere, incentrate sulla disciplina e
sugli  adempimenti  che  le  stazioni  appaltanti  devono adottare in
relazione   agli   affidamenti   di  sub-contratti  che  non  possano
classificarsi  come  subappalti, nell'accezione fornita dall'art. 18,
comma  12,  della  legge  19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla
legge 18 novembre 1998, n. 415, e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
  Su  tale  aspetto  anche  l'ANCE il 14 febbraio 2003 ha inviato una
nota.  In particolare ha richiesto un chiarimento sull'ultimo periodo
del  punto  N) della determinazione 16 ottobre 2002, n. 27, che a suo
parere  si  presta  ad  una  interpretazione  errata.  Puo', infatti,
ritenersi che sono da considerarsi contratti similari anche quelli di
importo  inferiore  al  2%  del  contratto o a 100.000 euro e cio' in
contrasto  con  l'art.  18,  comma  12,  della  legge  n.  55/1990  e
successive modificazioni.
  Gli   interrogativi   prospettati   concernono  sostanzialmente  le
seguenti problematiche principali:
    1) facolta' di controllo che possono e/o devono essere attribuite
alla stazione appaltante in materia di sub-affidamenti non soggetti a
regime autorizzatorio;
    2) ricadute sulla gestione operativa dell'appalto (ad esempio, in
materia   di   piani  di  sicurezza  e  di  rispetto  degli  obblighi
previdenziali  ed  assistenziali),  conseguenti  al ricorso, da parte
dell'aggiudicatario,  a ripetuti sub-contratti non qualificabili come
subappalti.
  Le  incertezze rappresentate riguardano, ad esempio, l'esistenza di
un  limite  numerico  o  economico nel ricorso a tali affidamenti, la
documentazione  che  la  stazione  appaltante  deve  acquisire  ed  i
controlli   che   deve   operare,   la   necessita'  di  una  precisa
corrispondenza  tra  l'oggetto  del  sub-contratto  e  le lavorazioni
riportate   nel   computo   metrico,   gli  effetti  delle  possibili
interferenze   tra   soggetti   appartenenti   a   distinte   realta'
imprenditoriali  (non  contemplate  in sede di redazione del piano di
sicurezza   e   coordinamento   o   del  piano  operativo  presentato
dall'aggiudicatario  nei  termini  di  cui all'art. 31 della legge 14
febbraio 1994 e successive modificazioni).
  Considerato  che  i quesiti prospettati concernono problematiche di
carattere generale e che, in materia di subappalto, l'art. 7, comma 3
della  legge n. 166/2002 ha variato l'art. 18, comma 9 della legge n.
55/1990   e   successive   modificazioni,  si  ritiene  opportuno  un
intervento  chiarificatore  da parte di questa Autorita', richiamando
peraltro  alcuni dei precedenti avvisi contenuti nelle determinazioni
del 22 maggio 2001, n. 12, e del 16 ottobre 2002, n. 27.

Considerato in diritto.
  Prima  di  esaminare  la  portata delle variazioni introdotte dalla
legge n. 166/2002, appare opportuno richiamare il contenuto dell'art.
18,  comma  12,  della  legge  n. 55/1990 e successive modificazioni,
laddove   si   chiarisce  che  "ai  fini  del  presente  articolo  e'
considerato   subappalto   qualsiasi   contratto  avente  ad  oggetto
attivita'  ovunque  espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se
singolarmente  di  importo  superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  100.000 ecu e qualora
l'incidenza  del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare".
  A  questa  disposizione  si e' ricollegato l'art. 141, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per
precisare  che "le attivita' ovunque espletate ai sensi dell'art. 18,
comma  12,  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in
essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".
  Il  testo  del  suddetto  comma  12  si  e'  tuttavia prestato alla
seguente  duplice  interpretazione,  per quanto concerne l'estensione
dell'ambito applicativo:
    1)  qualsiasi sub-affidamento di valore contenuto entro le soglie
(percentuali  o in valore assoluto) indicate dalla legge n. 55/1990 e
seguenti  modifiche  non  va  considerato  subappalto e non e' quindi
sottoposto al regime di autorizzazione;
    2)   i   soli   sub-affidamenti   relativi   a   prestazioni  non
qualificabili  come  lavori sono sottratti alla disciplina che regola
il subappalto, purche' di incidenza inferiore alle predette soglie.
  Nella  prima  delle due interpretazioni, che e' risultata in questi
anni  ampiamente  condivisa dalle stazioni appaltanti e dalle imprese
appaltatrici,  tutti  i  sub-contratti  per i quali non sussisteva la
concorrenza   delle   condizioni  anzidette  erano  svincolati  dalla
disciplina  autorizzatoria  del  subappalto,  descritta nell'art. 18,
commi  3,  4,  6,  7,  8  e  9  della  legge  n. 55/1990 e successive
modificazioni,   risultando   unicamente   necessario   l'obbligo  di
comunicazione  alla stazione appaltante, ai sensi dell'ultimo periodo
del comma 12 del predetto articolo.
  Riferendosi  invece alla seconda interpretazione, va richiamato qui
quanto  gia'  affermato  da  questa Autorita' nella determinazione n.
12/2001,  laddove  si specificava che mentre i commi da uno ad undici
ed  i  commi 13 e 14 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive
modificazioni  "contengono  le  disposizioni  da  applicarsi  per  il
subappalto  delle  prestazioni  che sono qualificate come lavori", il
comma 12 "opera una definizione legale del subappalto", estendendo le
garanzie  previste  per  i  lavori  a  quei "sub-contratti relativi a
prestazioni  che  non  sono  lavori  ma  prevedono  l'impiego di mano
d'opera,  come  quelli  di  fornitura  con  posa in opera e di nolo a
caldo",   nel   caso  in  cui  tali  sub-contratti  avessero  assunto
un'incidenza  percentuale superiore a quella precisata nella norma ed
un  costo della mano d'opera, espletata in cantiere, superiore al 50%
dell'importo del sub-contratto.
  Come  appare  evidente,  fra le due interpretazioni possibili della
norma  in  questione  vi  era  spazio per una divergenza sostanziale,
concernente  l'estensione (o meno) della disciplina autorizzatoria al
singolo subappalto di lavori, se di importo complessivo non superiore
alle soglie percentuali indicate dalla legge.
  A  fronte  di  questo  possibile duplice quadro interpretativo, con
l'entrata   in   vigore  della  legge  n.  166/2002,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002,  e'  intervenuta  una  significativa innovazione nella suddetta
materia,  stante  il  tenore  dell'art. 7, comma 3, che introduce una
variazione  all'art.  18, comma 9 della legge n. 55/1990 e successive
modificazioni,  sotto  forma di aggiunta del seguente periodo: "Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
dei  lavori  affidato o di importo inferiore a 100.00 euro, i termini
per   il   rilascio   dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione
appaltante sono ridotti della meta'".
  Va  inoltre  aggiunto che tale variazione non e' stata accompagnata
da  alcuna  modifica del successivo comma 12 del medesimo art. 18, il
quale  sottrae  alla  definizione  stessa  di subappalto (e quindi al
regime  di  autorizzazione)  "qualsiasi  contratto  avente ad oggetto
attivita'  ovunque  espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali  le  forniture  con posa in opera e i noli a caldo", purche' di
incidenza  non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o, in
valore  assoluto,  a  100.000  euro,  oppure,  qualora  di  incidenza
superiore a tali soglie, il peso della mano d'opera sia non superiore
al 50% dell'importo totale del contratto.
  Prescindendo  dal  congetturare  eventuali  antitesi  contenute nel
testo  di  legge o dall'invocare l'implicita abrogazione di una norma
precedente,  resa  incompatibile  per effetto di quella sopravvenuta,
deve  invece  trarsi  dalle  considerazioni  esposte un convincimento
rafforzato  circa  la  validita'  di  quanto  ritenuto  nella  citata
determinazione n. 12/2001, che e' stato poi ulteriormente ribadito al
punto  N)  della  recente  determinazione  n. 27/2002, recante "Prime
indicazioni sulla applicazione della legge 1° agosto 2002, n. 166".
  In  quest'ultima  pronuncia,  rispondendo  ad  un  quesito circa il
rapporto  fra  i  commi  9  e  12 della legge n. 55/1990 e successive
modificazioni,  per  effetto della disposizione inserita dall'art. 7,
comma  3,  della legge n. 166/2002, e' stato ribadito che il comma 12
riguarda  i cosiddetti contratti similari (cioe' quei sub-affidamenti
relativi  a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di
mano  d'opera,  come nel caso della fornitura con posa in opera e dei
noli  a  caldo),  in  relazione  ai quali vengono stabilite le soglie
economiche  per  considerarli  equiparati  ai subappalti di lavori ed
assoggettarli, conseguentemente, alla medesima disciplina.
  Si   e'   affermato  percio'  che  "la  nuova  disciplina  riguarda
esclusivamente il subappalto o i cottimi relativi alle prestazioni da
qualificarsi  come  lavori  e,  quindi,  nessuna  variazione e' stata
apportata  alle  disposizioni  in  materia  dei  cosiddetti contratti
similari".
  In   definitiva,   per   effetto  dell'innovazione  introdotta  dal
legislatore,  l'unica interpretazione logica della norma in questione
porta  a  ritenere,  oltre ogni ragionevole dubbio, che devono essere
soggetti  al  regime  di autorizzazione tutti i subappalti di lavori,
senza alcun discrimine in ordine all'entita' percentuale dell'importo
o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione
dei  tempi  connessi  agli  adempimenti  di competenza della stazione
appaltante.
  Viceversa,  stando  all'interpretazione alternativa secondo cui, al
di  sotto  di  certi  limiti  economici, l'esecuzione di qualsivoglia
subappalto    viene   sottratto   alla   preventiva   autorizzazione,
risulterebbero    ancora    piu'    fondate    quelle   perplessita',
frequentemente  espresse  in  autorevoli  commenti, circa il concreto
rischio  di  elusione  della norma, ottenuto attraverso il ricorso ad
artificiosi frazionamenti.
  In  base alle suddette considerazioni l'ultimo periodo del punto N)
della  determinazione  n.  27/2002  va  interpretato  nel  senso  che
incidono    sul   30%   dell'importo   della   categoria   prevalente
subappaltabile  i  lavori  ancorche'  di  importo inferiore al 2% del
contratto  o  a  100.000  euro nonche' i sub-affidamenti definiti con
tratti  similari,  cioe' quelli di fornitura e posa in opera e quelli
di  nolo  a caldo di importo superiore al 2% o, in valore assoluto, a
100.000 euro, e per i quali il costo della mano d'opera, espletata in
cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.
  Se  quindi  appare oramai indubbio che tutti i subappalti di lavori
vadano  preventivamente autorizzati, resta da chiarire quali siano le
facolta'  di  controllo  che  la  stazione  appaltante  ha  titolo ad
esercitare  in  relazione  ai  sub-affidamenti non qualificabili come
subappalti a norma di legge.
  Infatti,  l'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione preventiva
non  puo'  ovviamente  intendersi  come assenza di qualsiasi regola e
quindi   di   potesta'   di   controllo   da   parte   degli   organi
dell'amministrazione,  poiche',  pur  mancando specifiche indicazioni
normative,  deve  comunque essere assicurato il rispetto dei principi
generali  che  regolamentano la materia, esistendo altresi' specifici
obblighi  di  legge  in  capo  ai  soggetti  preposti alla conduzione
dell'appalto, tali da configurare indirettamente dei limiti anche nel
ricorso  ai sub-contratti (inerenti le forniture con posa in opera ed
i noli a caldo) non classificabili come subappalti.
  In  primo  luogo, sebbene la legge vigente stabilisca che i singoli
sub-affidamenti, purche' di ammontare inferiore al 2% del contratto o
a  100.000  euro  o,  qualora  di importo superiore a tali soglie, il
costo  della  mano d'opera espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo  del  sub-contratto, non sono equiparabili al subappalto
(e  risultano  quindi  sottratti al regime di autorizzazione), non e'
ammissibile  che  l'unico  vincolo  per  l'impresa  esecutrice  resti
ancorato  a  questi  soli  parametri  e possa percio' tradursi in una
frammentazione   degli  importi  delle  attivita'  preventivate,  con
l'intento  di  mantenere sottosoglia i sub-contratti cosi' frazionati
ed   eludere   la  configurazione  dei  medesimi  obblighi  normativi
correlati al subappalto di lavori.
  In secondo luogo, va considerato che sebbene l'imprenditore non sia
obbligato  al  possesso  di  tutte  le attrezzature necessarie per la
realizzazione  dell'opera  a farsi, ne' possa essergli ordinariamente
preclusa, ad esempio, la possibilita' di avvalersi di un nolo a caldo
(anche nel caso in cui disponga del relativo mezzo d'opera, che pero'
ritenga  meno  idoneo  di  altri ad eseguire la specifica lavorazione
richiesta, ovvero nel caso in cui lo stesso mezzo sia utilizzato gia'
in  un  altro  cantiere),  sembra  comunque  legittimo riconoscere al
responsabile  del  procedimento,  ma  soprattutto  alla direzione dei
lavori,  nell'ambito  delle  funzioni  ad  essa assegnate dalla legge
quadro  e  dal  regolamento di attuazione (vedasi, tra gli altri, gli
articoli 123,  124,  125  e  126  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999)  il  diritto di chiedere all'appaltatore le
motivazioni, plausibili, del ricorso a tale procedura.
  In  particolare,  qualora ci si avvalesse piu' volte di un identico
nolo  a caldo nell'ambito dello stesso appalto e tale circostanza non
fosse  giustificata  da  fatti  oggettivamente verificabili (quali ad
esempio  la  necessita'  di  eseguire la relativa lavorazione in fasi
temporali  nettamente distinte, come da previsioni del cronoprogramma
allegato al contratto, o l'intervenuta approvazione di una perizia di
variante  che  reintroduce,  in  un momento diverso e non prevedibile
all'atto  della  consegna  dei  lavori, le condizioni per l'ulteriore
ricorso  ad  un nolo a caldo di cui l'appaltatore si sia gia' avvalso
in precedenza), risulterebbe pienamente legittimo, se non addirittura
doveroso,  che  l'amministrazione  appaltante,  attraverso  i  propri
organi,    richiedesse   all'aggiudicatario   di   fornire   adeguate
motivazioni,  accompagnate,  se  del  caso,  dalla  produzione  degli
opportuni  atti  a  corredo  o  dalla  redazione di nuovi elaborati a
modifica ed integrazione di quelli esistenti in precedenza.
  Con   riferimento  alle  altre  questioni  di  dettaglio  operativo
prospettate  nella richieste pervenute, risultano ugualmente calzanti
le  precedenti  riflessioni  in  ordine  alle  responsabilita' che la
vigente normativa pone in capo alle amministrazioni appaltanti e, per
esse,  ai  soggetti  preposti  alla conduzione dell'appalto, nei suoi
molteplici aspetti.
  Non  e'  infatti  ipotizzabile  la  fattispecie  di  un  ufficio di
direzione   dei  lavori  impossibilitato  ad  esercitare  i  numerosi
controlli   che   la  legge  gli  assegna  in  ordine  alla  corretta
esecuzione,  quantitativa  e qualitativa, dei lavori, al rispetto dei
tempi  preventivati,  all'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato,   alla   regolarita'   della   documentazione  che
testimonia  il  rispetto  degli obblighi nei confronti dei lavoratori
presenti in cantiere.
  Analogamente  a quanto argomentato per la direzione dei lavori, non
e' pensabile la figura di un coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione  che  sia  di  fatto  limitato nell'esercizio del delicato
ruolo  disegnato  dal  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, a causa della presenza di operatori diversi
-  per  numero  e  per  qualifica,  da  quelli  previsti nel piano di
sicurezza  e  coordinamento,  il  quale  ultimo  potrebbe a sua volta
risentire, in misura variabile, dei mutamenti generati per effetto di
scelte totalmente "autonome" compiute dall'aggiudicatario.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
    1)  l'innovazione  legislativa  introdotta  dall'art. 7, comma 3,
della  legge 1° agosto 2002, n. 166, sotto forma del periodo aggiunto
all'art.  18,  comma  9,  della  legge  19  marzo 1990, n. 55/1990, e
successive  modificazioni,  non  comporta  variazioni  in  materia di
contratti  similari,  riguardando  esclusivamente  i  subappalti  o i
cottimi,  relativi  alle  prestazioni da qualificarsi come lavori, di
entita'  economica inferiore al 2% all'importo dei lavori affidati o,
in assoluto, di importo inferiore a 100.000 euro;
    2)  per  gli  anzidetti  subappalti  o  cottimi  e'  previsto  lo
snellimento dell'attuale procedura di rilascio dell'autorizzazione, i
cui  tempi  sono ridotti della meta'; pertanto, al fine di assicurare
il  corretto  esercizio  del  potere di controllo cautelare di cui le
stazioni appaltanti sono investite, dovra' essere rivolta particolare
attenzione  al  rispetto dei termini suindicati, nella consapevolezza
che  il mancato rilascio entro la scadenza prevista dalla legge dara'
luogo  al  silenzio-assenso  e  che  a  cio', in caso di mancanza dei
requisiti  da  parte  del  sub-contraente  e  di  dimostrata  inerzia
dell'amministrazione,  corrisponderanno delle precise responsabilita'
soggettive, espressamente sanzionate dalla legge;
    3) relativamente alle procedure d'appalto in corso di esecuzione,
si    deve    ritenere,   alla   luce   del   costante   orientamento
giurisprudenziale,  che  il nuovo regime normativo trovi applicazione
in  tutti  i  casi per i quali non sia intervenuto il perfezionamento
del  contratto  di  subappalto,  ne' si sia dato corso all'esecuzione
delle relative opere;
    4)  per  tutti  i  sub-affidamenti  che  non  sono  qualificabili
subappalti  ai  sensi  dell'art.  18,  comma 12, della legge 19 marzo
1990,  n.  55,  e  successive  modificazioni  (cioe'  per i contratti
similari,  aventi  ad  oggetto  prestazioni  di fornitura con posa in
opera  e  noli  a  caldo,  qualora  non superino le soglie del 2% del
contratto  o  a  100.000  euro o, qualora superiore a tali soglie, il
costo  delle  mano d'opera espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo  del  subcontratto),  pur  in  assenza  di un obbligo di
autorizzazione,  deve  comunque  essere  assicurato  il  rispetto dei
principi   generali   che  regolamentano  la  materia.  Pertanto,  va
riconosciuto   ai  soggetti  preposti  alla  conduzione  dell'appalto
(responsabile   unico   del   procedimento,   direttore  dei  lavori,
coordinatore   per   la   sicurezza   in   fase   di  esecuzione)  il
diritto-dovere  di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di
legge,   con   cio'   potendo   configurare,   indirettamente,  delle
limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti.
      Roma, 27 febbraio 2003
                                                 Il presidente: Garri