IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998. n. 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo:
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge:
Visto il decreto interministeriale lavori pubblicifinanze del 5
marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999,
serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base
dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali
per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1 della citata legge
431/1998, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di
aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i
criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini
della determinazione dei canoni di locazione;
Vista la nota ministeriale in data 15 gennaio 2002, con la quale
ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, si
e' proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprieta'
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale al fine di aggiornare la citata Convenzione nazionale;
Considerato che alla scadenza del termine previsto dall'art. 4.
comma 2, della menzionata legge n. 431/1998, tra tutte le parti
convocate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non e'
stato raggiunto accordo formale unico;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima
legge 431/1998, in mancanza di un unico accordo tra le parti, i
criteri per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata
dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonche' alle modalita' per garantire particolare
esigenze delle parti, debbono essere indicati in apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare sulla base degli
orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni sindacali degli
inquilini dei proprietari;
Visti i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre
2002, dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione
inquilini, Ania, Feder.Casa, Anpe-Federproprieta', Asppi, Confappi,
Uppi - al quale ha successivamente aderito l'associazione Assocasa -
ed il secondo, in data 9 settembre 2002, dalle organizzazioni
Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;
Vista la legge 14 gennaio 1994. n. 20, art. 3. lettera c);
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni
Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del
Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 431/1998:
Decreta:
Art. 1.
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
agevolati nella contrattazione territoriale
1. Gli Accordi territoriali, in conformita' delle finalita'
indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431,
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione
all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e
dell'unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i
singoli contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente
o in forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine
della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver
acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove
effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138, individuano, anche avvalendosi della banca dati
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del
territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
valori di mercato;
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico,
servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.):
tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi
catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente
comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di
particolare degrado.
3. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con
riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree
omogenee, prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore
minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti
contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive
organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
tipologia dell'alloggio;
stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi
interni, ecc.);
dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i
soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprieta'
immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta' individuate
negli Accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate
dall'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' di cento
unita' immobiliari destinate ad uso abitati, o anche se ubicate in
modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono
definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle
fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone
individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi
Accordi integrativi fra la proprieta' interessata e organizzazioni
sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al
tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o
comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi
integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi
dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali
condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di
conduttori nonche' la possibilita' di derogare dalla tabella oneri
accessori (allegato G).
6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a
quanto indicato al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I
canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree
c/o zone omogenee nonche' agli elementi individuati negli Accordi
territoriali.
7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5
e 6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori
di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al
soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e
di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare
con i diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
8. Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate
contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di
aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei
canoni definiti per aree omogenee nonche' particolari forme di
garanzia.
9. Gli Accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento
del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75%
della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
10. E' nella attribuzione esclusiva del proprietario
dell'immobile, la facolta' di concedere il diritto di prelazione al
conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalita' previste
dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
11. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le
proprieta' individuali (allegato A) e per le proprieta' di cui ai
commi 5, 6 e 7 del presente articolo (allegato B).
12. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono
stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al
precedente comma.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli
Accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
14. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.