IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ed IL MINISTRO DELLA SALUTE sentito IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti; Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002; Decreta: Art. 1. Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica 1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica cosi' come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 2. Il produttore di rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determi-nazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza. 3. La caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria. 5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilita' di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette. 6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni. 7. La verifica di conformita' deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno. 8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi.