IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                 ed
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                               sentito
                 IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

  Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme
relative  alle  discariche  di  rifiuti  e, in particolare, l'art. 7,
comma  5,  che  demanda  ad  un  apposito  decreto la definizione dei
criteri di ammissione in discarica dei rifiuti;
  Vista  la  direttiva  1999/31/CE  del  Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica
  1.  Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilita' dei
rifiuti  in  ciascuna  categoria  di  discarica  cosi'  come definite
all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  2.   Il   produttore   di   rifiuti  e'  tenuto  ad  effettuare  la
caratterizzazione   di   base   di   ciascuna  categoria  di  rifiuti
regolarmente  prodotti,  che  consiste  nella  determi-nazione  delle
caratteristiche  dei  rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni  necessarie  per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
  3.  La  caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve
essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta
ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.
  4.  Se  le  caratteristiche  di  base  di  una tipologia di rifiuti
dimostrano  che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella  corrispondente  categoria.  La  mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
  5.  Al  produttore  dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita'
del  produttore,  al  loro  gestore,  spetta  la  responsabilita'  di
garantire  che  le informazioni fornite per la caratterizzazione sono
corrette.
  6.  Il  gestore  e'  tenuto  a  conservare  i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.
  7.  La  verifica  di conformita' deve essere effettuata dal gestore
sulla   base   dei   dati   forniti   dal   produttore   in  fase  di
caratterizzazione  ad  ogni variazione del processo di produzione del
rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.
  8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si
sospetti  una  contaminazione,  i  rifiuti devono essere sottoposti a
specifiche analisi.