Il  comune  di  Saccolongo  (provincia  di Padova) ha adottato il
18 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    2)  di  prendere  atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere
applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale
e le pertinenze;
    3)  di  considerare  come  pertinenza,  con  riferimento al punto
precedente  e  cosi'  come  dettate  dall'art. 8l7 del codice civile,
solamente   una  unita'  immobiliare  classificate  con  le  seguenti
categorie  del  gruppo  C  -  C/2,  C/6,  C/7; dato atto che per ogni
singola  unita'  adibita ad abitazione principale la detrazione annua
che  non  trova  totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale,   puo'   essere  computata,  per  la  parte  residua,  in
diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  la  relativa pertinenza delle
anzidette categorie;
    4)  di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  le aliquote nella misura differenziata in
relazione  alla  tipologia diversa degli immobili secondo il seguente
prospetto:
      abitazione  princiapale:  aliquota  5 per mille - detrazioni in
Euro 118,79;
      terreni agricoli: aliquota 5 per mille;
      altri fabbricati: 6,5 per mille;
      aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
    5)  di  dare  atto  che  le  detrazioni possono come essere cosi'
usufruite:
      a) detrazione abitazione principale di Euro 118,79 per:
        le  abitazioni  principali occupate direttamente dai titolari
dei diritti di proprieta', usufrutto;
        le  abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa;
        gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le
case popolari;
        le   abitazioni  concesse  in  comodato  d'uso  gratuito  dal
possessore  ai  suoi  familiari (limitata ai parenti di primo grado),
purche'   tale   condizione   risulti   da  scrittura  privata  o  da
dichiarazione  sostitutiva da inoltrare all'ufficio tributi. Si avra'
diritto  alla detrazione a decorrere dal mese successivo al quello di
presentazione  della dichiarazione stessa, indipendentemente dal mese
o  periodo  in  cui  si e' verificato l'evento e varra' anche per gli
anni  successivi.  Nel caso di cessazione si applicheranno gli stessi
termini,  fermo  restando  l'obbligo  a carico del proprietario della
denuncia  di  cessazione  del  comodato  d'uso  gratuito  a  pena  di
applicazione delle sanzioni per omessa o infedele denuncia;
        le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      b) detrazione di Euro 206,58 per:
        i  titolari  dei  diritti  di  proprieta',  usufrutto,  uso o
abitazione,  delle  unita'  adibite  ad abitazione principale, aventi
all'interno  del  proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o
altra  persona  convivente  in  situazione grave di handicap ai sensi
della legge n. 104/1992 (oppure con certificazione di invalidita' del
100%),   rapportata  alla  durata  dell'occupazione,  al  periodo  di
invalidita' nell'anno ed alla quota di detrazione spettante.
    I   soggetti   che   intendono   usufruire  della  detrazione  di
Euro 206,58   dovranno   inviare  o  consegnare  all'ufficio  tributi
l'apposita  dichiarazione  per la maggiore detrazione con allegata la
certificazione rilasciata dalla competente ULSS, e che i benefici non
potranno  essere retroattivi oltre all'anno in corso e che sara' cura
del  richiedente comunicare all'ufficio ogni eventuale variazione per
riduzione dell'invalidita' o cessazione, precisato che, in assenza di
variazioni,  la  domanda  sara' considerata valida anche per gli anni
successivi, senza bisogno di rinnovo;
    (Omissis).